Lawyer allowed to oppose fee rejection despite client's free legal aid revocation, per exclusive defender standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the lawyer's appeal against a lower court ruling that denied him standing to oppose a fee rejection. The lower court held that since the client's free legal aid had been revoked, only the client could challenge the fee decision, but the lawyer argued he remained the sole entitled party for compensation. The Court ruled that the lawyer, as the exclusive holder of the right to fees against the State, retains the legal standing to oppose fee rejections even after the client's aid is revoked.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002; The lawyer admitted to free legal aid is the exclusive holder of the right to fees against the State and retains standing to oppose fee rejections, even if the client's aid is subsequently revoked.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14163-2020 proposto da: CHIRIATTI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO CHIRIATTI; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 06/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L'avvocato Stefano Chiriatti ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione degli artt. 83 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002) avverso l'ordinanza del 6 aprile 2020 resa in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dal Tribunale di Lecce.
L'intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. L'avvocato Stefano Chiriatti, che aveva svolto attività difensive in favore di persona ammessa al patrocinio a carico dello Stato innanzi al Giudice di pace penale di Lecce, aveva proposto opposizione contro il decreto 11 maggio 2017 reso dal Giudice di pace. Il Tribunale di Lecce, con l'ordinanza del 6 aprile 2020, ha affermato: che con tale decreto dell'il maggio 2017 fosse stata "rigettata la richiesta di liquidazione delle competenze professionali richieste ... per l'attività resa in favore di Morrone Giovanni nel procedimento penale..."; che, in particolare, il Giudice di pace aveva "ritenuto inammissibile la richiesta di liquidazione giacché proposta dopo la definizione del giudizio a cui la stessa ineriva"; che "il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio è, in realtà, il decreto emesso il 25 maggio 2016 (non presente in atti) e non già il successivo provvedimento dell'Il maggio 2017 con cui il GdP, a seguito di istanza ... confermava il già disposto rigetto del 25 maggio 2016"; che pertanto non sussisteva legittimazione dell'avvocato Stefano Chiriatti alla proposta opposizione, 4 spettando la stessa alla parte che aveva subito la revoca dell'ammissione al patrocinio.
L'avvocato Stefano Chiriatti, denunciando la violazione degli artt. 83 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, evidenzia che oggetto di opposizione era il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso adottato il 11 maggio 2017 dal Giudice di pace di Lecce, non essendo intervenuta alcuna revoca del beneficio. Ric. 2020 n. 14163 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato. Come da questa Corte più volte affermato (Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n. 15699; Cass. Sez. 6 - 2, 23/06/2020, n. 12320; Cass. Sez. 6 - 2, 18/06/2020, n. 11769; Cass. Sez. 6 - 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile solo con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio.
Viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia, quale quella in esame, in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n. 26907/2016). Spetta, in particolare, al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche al patrocinato, la legittimazione a proporre opposizione contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso che, come nelle specie, affermi l'inammissibilità della richiesta di liquidazione proposta dopo la definizione del giudizio, atteso che, peraltro, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso Ric. 2020 n. 14163 sez.
M2 - ud. 06-10-2021 -3- dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito (Cass. Sez. 2, 09/09/2019, n. 22448). Il ricorso va pertanto accolto e va cassata l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato, che riesaminerà la causa tenendo conto dei principi richiamati e dei rilievi svolti, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 ottobre 2021. Il Presidente D