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Ordinanza — n. 35213/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding condominium repair claims, ruling burden of proof lies with the plaintiff.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35213/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing Realino Pasquino's request to restore the original state of common building elements. The lower courts had rejected the claim because the defendants proved the chimney and window installation did not compromise the building's stability or architectural decor. The Supreme Court ruled that the burden of proving the lack of abuse of the common property rests on the plaintiff, not the defendants, and the appeal incorrectly shifted this evidentiary burden.

Regesto Legislator

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Art. 1102 c.c.; Art. 2697 c.c.: For a condominium action seeking restoration of the status quo ante based on Article 1102, the abuse of the res is a necessary condition that must be proven by the plaintiff, not the defendant.

Parole chiave

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condominium law burden of proof abuse of res status quo ante common property civil procedure evidentiary burden risarcimento del danno da sosta

Disposizioni normative citate

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Art. 1102 c.c.
In tal caso, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., quale impedimento alla modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art.
Art. 2697 c.c.
D'altro canto, la violazione dell'art. 2697 c.c.
Art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.
Il primo motivo del ricorso di Realino Pasquino deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 360 n. 4) c.p.c.
c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 3) c.p.c.
c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 1102 c.c
In tal caso, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., quale impedimento alla modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 2697 c.c
D'altro canto, la violazione dell'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 28/08/2020, n. 18038
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13476-2020 proposto da: PASQUINO REALINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIUSTINIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIA TORTORELLA; - ricorrente - contro FRASSON PAOLA , FAVERO PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio dell'avvocato MARINA MILLI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonché contro CONDOMINIO ASTICHELLO CONTRÀ DELLE CHIOARE 13, VICENZA; - intimato - avverso la sentenza n. 4316/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Realino Pasquino ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 4316/2019, pubblicata il 9 ottobre 2019. Resistono con controricorso Paolo Favero e Paola Frasson, mentre il Condominio Astichello, Contrà delle Chioare 13, Vicenza, non ha svolto attività difensive.

2. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza pubblicata il 23 giugno 2017, con cui era stata rigettata la domanda formulata da Realino Pasquino nei confronti di Paolo Favero, di Paola Frasson e del Condominio Astichello, volta a ottenere la condanna dei primi due alla rimessione in pristino delle opere compiute sulle parti comuni dell'edificio condominiali, consistenti nell'arretramento di un serramento della facciata e di un comignolo con canna fumaria installato sul lastrico solare di copertura. Su gravame di Realino Pasquino, la Corte d'appello di Venezia ha affermato: che i condomini Paolo Favero e Paola Frasson avevano lecitamente installato, a proprie spese, una canna fumaria e un comignolo sul tetto di proprietà comune, che era stato modificato in conformità all'art. 1102 c.c.; che l'uso del lastrico solare non era stato inibito dalla modifica effettuata; che l'arretramento del serramento non aveva pregiudicato la stabilità dell'edificio né il suo decoro architettonico.

3. Il primo motivo del ricorso di Realino Pasquino deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n.

4) c.p.c., in relazione all'art. 360 n.

4) c.p.c., per avere la Ric. 2020 n. 13476 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- Corte d'appello pretermesso del tutto gli elementi di diritto da cui ha tratto il proprio convincimento. La Corte d'appello si sarebbe limitata a osservazioni assolutamente generiche, tali da non consentire in alcun modo la verifica dell'iter logico seguito.

4. Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n.

3) c.p.c., perché il giudice di secondo grado avrebbe attribuito all'attore l'onere di provare che la realizzazione della canna fumaria e del comignolo sul lastrico solare di proprietà comune fosse suscettibile di compromettere il suo diritto al pari uso.

5. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria.

6. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e risultano inammissibili. Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in quanto nella sentenza della Corte d'appello di Venezia non è omessa la parte della motivazione riferibile alle argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. La sentenza impugnata ha, poi, deciso la questione di diritto uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso non offre elementi per mutare o confermare tale orientamento, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

La Corte di Venezia ha affermato che l'installazione della canna fumaria sul tetto non pregiudica l'utilizzazione dello stesso Ric. 2020 n. 13476 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -3- bene comune da parte degli altri condomini (trattandosi di bene già di per sé non agevolmente accessibile), e così l'arretramento del serramento non pregiudica la statica né il decoro del fabbricato. Va ribadito che, in tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare agisca in giudizio, come nella specie, per ottenere l'ordine di rimozione di una canna fumaria posta sulla copertura dell'edificio e il ripristino di un serramento arretrato sulla facciata, la liceità delle opere, realizzate da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l'art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.

La relativa valutazione spetta al giudice di merito (e risulta compiuta, sia pur succintamente, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), rimanendo insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In tal caso, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., quale impedimento alla modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dallo stesso comproprietario attore, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che è dal giudice rilevabile anche di ufficio e perciò non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo (tra le tante, Cass.

Sez. 2, 28/08/2020, n. 18038). Ric. 2020 n. 13476 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -4- Ai fini della pretesa di natura reale azionata da un condomino in base al disposto dell'art. 1102 c.c., ed avente quale fine il ripristino dello "status quo ante" di una cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino, l'abuso della res è, infatti, condizione necessaria per l'accoglimento della domanda e deve perciò essere provato da chi si rende attore in giudizio, e non certamente dal convenuto che si limiti a contestare genericamente l'avverso assunto, spettando a quest'ultimo la prova unicamente allorché contrapponga una difesa positiva, invocando in suo favore fatti (o titoli) diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, La memoria presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., al contrario, assume che "all'attore spetterà di provare solo l'altrui uso della cosa comune ... mentre spetterà al convenuto di provare il fatto eccezionale impeditivo, ovverossia che, nel caso di specie, l'uso per una propria personale utilità della cosa comune non compromette il pari diritto degli altri condomini", con ciò perseverando nel medesimo erroneo presupposto interpretativo in cui incorre il ricorso.

D'altro canto, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre è estranea a tale cornice normativa ogni doglianza in odine all'erronea valutazione delle prove raccolte, o alla sufficienza delle stesse. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrenti Paolo Favero e Paola Ric. 2020 n. 13476 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -5- Frasson, le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo; non deve provvedersi al riguardo per il Condominio Astichello, Contrà delle Chioare 13, Vicenza, che non ha svolto attività difensive . Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 2.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della C