Italian court allows pension claim by ruling prescription period starts at payment deadline, not tax return filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Emma Acampora's appeal against INPS, overturning a lower court decision that dismissed her claim for unpaid pension contributions. While the appellate court had ruled the five-year prescription period began when a tax return was filed in 2011, the Supreme Court established that the period actually starts when the payment deadline expires. Consequently, the court found the lower court's reliance on the tax return date legally incorrect and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; Art. 3 I. n. 335/1995: The five-year prescription period for pension contributions to the separate management runs from the expiration of the payment deadline, not from the subsequent filing of the tax return.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2598-2020 proposto da: ACAMPORA EMMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MOZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIO ZAGATTI; -ricorrente- Contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 630/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 02598 sez. MI - ud. 10-06-2021 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 10 luglio 2019, la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Ferrara, rigettava la domanda proposta da Emma Acampora nei confronti dell'INPS avente ad oggetto l'accertamento della non debenza della contribuzione ed accessori di competenza della Gestione separata richiesti con avviso di addebito per l'anno 2010; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto dovuta, in conformità all'orientamento accolto da questa Corte, la contribuzione alla Gestione separata, considerata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, per essere la notifica nel luglio 2016 dell'atto interruttivo intervenuta entro il termine quinquennale computato dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, nella specie settembre 2011; che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Acampora, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INPS; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in combinato disposto con l'art. 3 I. n. 335/1995, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale, in adesione al principio di diritto espresso da Cass. 20.4.2016, n. 7836, per cui, in assenza dell'iscrizione alla Gestione separata, solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, momento in cui l'Istituto è in grado di conoscere l'esistenza del credito, decorre il termine quinquennale di prescrizione del credito medesimo; che il motivo merita accoglimento, in considerazione del diverso orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. 31.10.2018, n. 27950, cui successivamente è stata data piena continuità, cfr., tra le altre, Cass. 16.9.2019, n. 23040), secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi (nella specie antecedente di oltre cinque anni rispetto alla notifica dell'atto interruttivo) e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale mera manifestazione di scienza, non costituisce presupposto dei credito contributivo; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza cameral