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Ordinanza — n. 35203/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court ruling for failing to account for a decree extending contribution payment deadlines before prescription began.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35203/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had declared the INPS claim prescribed without considering a specific decree extending payment deadlines. The appellant argued that the prescription period should start from July 6, 2010, rather than June 16, 2010, due to a regulatory delay for certain self-employed professionals. The court agreed, ruling that the lower court erred by ignoring the decree's extension when determining the start date of the five-year prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 2941 c.c.; Art. 2, commi 26-31, legge 335/1995; D.P.C.M. 10.6.2010: The prescription period for contributions to the separate management begins upon the expiration of the payment deadline, which may be extended by subsequent decrees, and the lower court must apply such extensions to determine the correct start date.

Parole chiave

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prescription period separate management payment deadline extension contribution arrears regulatory decree self-employed professionals statutory limitation credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Art. 2941 c.c.
Art. 2, commi 26-31, legge 335/1995
La Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato sussistente l'obbligo di Fiordalisi Giuseppe, lavoratore autonomo iscritto all'albo degli avvocati ma non alla Cassa forense (ove versa unicamente il contributo integrativo), di iscriversi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n.
Art. 18 d.lgs. n. 241/1997
2, commi 26 - 31, della legge 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, Ric.
Art. 17 d.P.R. 435/2001
10-06-2021 -2- dell'art. 17 d.P.R. 435/2001 e del D.P.C.M.
D.P.C.M. 10.6.2010
435/2001 e del D.P.C.M. 10.6.2010, per avere la Corte di merito dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare il differimento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..
art. 18 d.lgs. n. 241/1997
2, commi 26 - 31, della legge 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, Ric.
art. 17 d.P.R. 435/2001
10-06-2021 -2- dell'art. 17 d.P.R. 435/2001 e del D.P.C.M.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27950 del 2018
Cass. n. 19403 del 2018
Cass. n. 10273 del 2021
Cass. n. 10273 del 2021).
Cass. n. 15631 del 2016
Cass. n. 15631 del 2016; n.
Cass. n. 21752 del 2010
Cass. n. 11843 del 2007
Cass. n. 16573 del 2004
Cass. n. 73 del 2014
Cass. n. 16586 del 2010
Cass. n. 20898 del 2007
Cass. n. 5360 del 2004
Cass. n. 23674 del 2004
Cass. n. 11949 del 2004
Cass. n. 14210 del 2002
Cass. n. 1972 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31728-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA' di CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrentE - contro FIORDALISI GIUSEPPE; - intimato - avverso la sentenza n. 258/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato sussistente l'obbligo di Fiordalisi Giuseppe, lavoratore autonomo iscritto all'albo degli avvocati ma non alla Cassa forense (ove versa unicamente il contributo integrativo), di iscriversi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995; ha tuttavia dichiarato non dovuta la somma pretesa dall'INPS a titolo di contributi per gli anni 2009 e 2010 per intervenuta prescrizione.

2. La Corte di merito, richiamati precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione con la scadenza del termine per il versamento dei contributi (nel caso dì specie 16.6.2010 per i redditi del 2009 e 6.7.2011 per i redditi del 2010)) ed ha rilevato il decorso del termine quinquennale rispetto alle richieste di pagamento giunte al destinatario rispettivamente il 30.6.2015 e 1'8.7.2016.

3. Avverso tale sentenza l'INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Giuseppe Fiordalisi non ha svolto difese.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che:

5. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, Ric. 2019 n. 31728 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- dell'art. 17 d.P.R. 435/2001 e del D.P.C.M. 10.6.2010, per avere la Corte di merito dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare il differimento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. del 10.6.2010.

6. Il motivo è fondato e deve trovare accoglimento.

7. In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

Pie. 2019 n. 31728 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- 8. Di recente, questa Corte, nel ribadire il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v.

Cass. n. 10273 del 2021).

9. L'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett.

a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b).

10. In relazione al caso in esame, deve darsi atto che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto Ric. 2019 n. 31728 sez. ML - ud. 10-06-2021 -4- calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 6.7.2010 è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997).

11. Da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.., e quindi è quest'ultima (6.7.2010) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.

12. A tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata che va pertanto cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per l'esame delle ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 10.6.2021 .