Italian Court of Cassation allows material error correction to order lawyer's fees deducted from university.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request for material error correction regarding an order that failed to specify the deduction of the winning lawyer's fees. The university argued no defense was needed, while the lawyer claimed the omission violated procedural rules. The court ruled that such omissions must be corrected via the material error procedure rather than standard appeals to ensure the lawyer receives their due compensation quickly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of explicit legislative provisions, the remedy for an omitted order regarding the deduction of a defender's fees is the material error correction procedure, not ordinary appeal means.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 3357-2021 proposto da: COLICINO VITTORIO, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE LEPERINO; - ricorrente - contro SECONDA UNIVERSITA' DELI STUDI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro te/nitore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso l'ordinanza n. 29765/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. Vittorio Colicino, rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Leperino, ha proposto ricorso per la correzione materiale dell'ordinanza n. 29765 del 2020, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4192/2014, ha condannato l'ente alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva proposto istanza;
2. la Seconda Università non ha svolto attività difensiva in questa sede ed ha solo depositato atto di costituzione ai fini «dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art.370 comma 1 c.p.c.»; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE 1. dall'esame degli atti di causa risulta che nelle conclusioni del controricorso Vittorio Colicino aveva chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del giudizio di legittimità «da attribuirsi al procuratore costituito per fattone anticipo»;
Ric. 2021 n. 03357 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- 2. in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. n.16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione essere qualificata quale domanda autonoma;
3. la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell'art.391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;
4. il ricorso per correzione è stato sottoscritto dall'Avv. Leperino, legittimato a proporre l'istanza ( Cass. S.U. n. 31033/2019), che ha dichiarato di agire in nome e per conto di Vittorio Colicino in forza della procura rilasciata a margine del controricorso ( Cass. n. 1840/2020 e Cass. n. 730/2015), sicché se, da un lato, il ricorso si può ritenere proposto dal soggetto legittimato, che ha sottoscritto l'istanza ( Cass. n. 336/2019), dall'altro non appare necessario disporre che l'atto venga notificato al Colicino personalmente, ai fini e per le ragioni indicate fra le tante da Cass. n. 7854/2021;
4. l'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 29765 del 2020 va quindi accolta, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "...Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre Ric. 2021 n. 03357 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%" venga aggiunta la locuzione "da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario";
5. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 29765 del 2020 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole "...Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%", della locuzione "da distrarsi in favore dell'avvocato Ettore Leperino dichiaratosi antistatario". Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 10 giugno 2021 Il Presidente Lucia sposito DEPOSITATO IN L