Cassation court dismisses opposition against traffic fine due to lack of standing against Prefecture instead of Interior Ministry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's opposition to a traffic violation notice because it was directed at the wrong defendant. The appellant argued the Prefecture lacked standing, asserting the Ministry of the Interior should have been the proper respondent since state officers issued the fine. The court ruled that under the relevant road code, the prefect is the correct passive subject when state officers enforce the law, thereby validating the original lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011; Art. 204 bis codice della strada: In proceedings for opposition to a traffic violation notice, the prefect is the proper passive subject when the violation was ascertained by state officers, officials, or agents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso 25528-2020 proposto da: SAULLI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato STEFANO BONA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PREFETTURA DI LATINA - U.T.G. ; - intimata - avverso la sentenza n. 1320/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: Saulli Piero ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1320 del 7. 7. 2020 del Tribunale di Latina, che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada per difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Latina, contro cui essa era stata proposta, rilevando che, essendo stata la violazione accertata dalla Polizia stradale, l'opposizione avrebbe dovuta essere avanzata nei confronti del Ministero dell'Interno e l'atto di appello notificato presso l'Avvocatura dello Stato; la Prefettura di Latina non ha svolto attività difensiva; considerato che: il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 204 bis codice della strada, censura la statuizione di inammissibilità dell'opposizione perché rivolta nei confronti della locale Prefettura e non del Ministero dell'Interno; il motivo è manifestamente fondato, atteso che l'art. 7, comma 5, citato, applicabile ratione temporis per essere stata l'infrazione accertata il 9. 10. 2014, attribuisce espressamente, nei giudizi di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la legittimazione passiva al prefetto " quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato"; il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 144, 350, comma 2, e 291 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato nulla la notifica dell'atto di appello perché eseguita presso la Prefettura e non presso l'Avvocatura dello Stato, ritenendo di non dover provvedere a disporre la rinnovazione della notifica in ragione della non corretta individuazione del soggetto passivo; il motivo va dichiarato assorbito dall'accoglimento della prima censura, stante la ragione per cui il giudice a quo ha ritenuto di non disporre il rinnovo della notifica e fermo il principio espresso in sentenza in ordine alla necessità di notificare l'atto di appello alla Avvocatura dello Stato (Cass. n. 15263 del 2018 ); in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata e la causa rinviata al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. osì deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021. Il P Luigi Gio anni Lomb d MPOSITATO IN CANCELLERIA 1 8 NOV 2021 dANCELLIERE E 14ncenzoPioMassimiiiano IL C ANCELLIE )1, RTO Vi