Italian Court dismisses appeal on architectural decorum, ruling evaluation focuses solely on the specific building's identity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Clapsy SNC inadmissible, rejecting arguments that the lower court erred in assessing architectural decorum. The appellants contended the court failed to consider the surrounding environment and the secondary street location, while the respondents argued the lower court correctly applied the law. The court ruled that evaluating decorum requires examining only the specific building's structure and harmony, disregarding external context or prior interventions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1120, second comma, cod. civ.; The assessment of architectural decorum violations in condominiums requires examining only the specific building's structure and overall harmony, without considering the surrounding environment or the impact on adjacent properties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9974-2020 proposto da: CLAPSY SNC DI ORIETTA BOCCA & C , elettivamente domiciliata in Roma, Via G.P. da Palestrina, 63, presso lo studio dell'avv. Stefania Contaldi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Franco Vazio; - ricorrente - contro MASSARA ANNA MARIA, DEMARIA GUIDO, rappresentati e difesi dall'avv. Monica Bacin con studio in Torino; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1537/2019 della Corte d'appello di Genova, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -la società Clapsy s.n.c. di Orietta Bocca & C. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva rigettato il di lei gravame nei confronti della sentenza del Tribunale Savona, che aveva ritenuto lesiva del decoro architettonico dell'edificio la canna fumaria installata dall'odierna ricorrente e aveva condannato quest'ultima alla rimozione della medesima; -la Corte territoriale, pronunciandosi sull'appello principale della Clapsy e su quello incidentale degli originari ricorrenti in possessorio Guido Demaria e Anna Maria Massara, ha ritenuto, per quanto ancora di interesse, di ravvisare, sulla base degli accertamenti svolti dal CTU, la lesione del decoro architettonico, precisando che detta valutazione è da eseguirsi rispetto all'edificio in cui è inserito il manufatto contestato e sul quale solo può ravvisarsi il diritto del singolo condomino ad intervenire, difettando analogo diritto rispetto agli edifici circostanti; -la Corte ha confermato, inoltre, la correttezza della statuizione di condanna della società Clapsy alle spese legali nonostante il rigetto della domanda risarcitoria formulata dai sigg.ri De Maria-Massara, in ragione della prevalente soccombenza della società; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resistono Demaria Guido e Massara Anna Maria; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc civ., la violazione degli articoli 1102 e 1120 cod. civ., per non avere la Corte territoriale valutato che la canna fumaria de qua è installata su strada secondaria sulla Ric. 2020 n. 09974 sez.
M2 - ud. 10-06-2021 -2- quale si affacciano locali deposito, laboratori ed altri edifici sui quali sono installate canne fumarie simili ed avere, invece, ritenuto che, al fine di accertare il giudizio del decoro architettonico, si deve prescindere dall'esame complessivo dello stato dei luoghi e da una visione d'insieme del contesto territoriale in cui è avvenuta la collocazione del manufatto; -la censura è inammissibile; -la Corte ha chiarito che ai fini della tutela prevista dall'art. 1120, secondo comma, cod. civ. in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall'innovazione abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità (cfr.
Cass. 14455/2009; id.10350/2011; id. 18928/2020); -tale tipo di valutazione prescinde dall'impatto dell'opera con l'ambiente circostante e riguarda lo specifico edificio interessato dal manufatto contestato (cfr. Cass. 8731/1998; id.12856/2010); -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. per non avere la Corte territoriale posto le spese di lite interamente a carico dei sigg.ri Demaria e Massara; -la censura è inammissibile sia per difetto di specificità, non avendo la ricorrente precisato in quali termini la statuizione censurata sarebbe in contrasto con le norme regolatrici della Ric. 2020 n. 09974 sez.
M2 - ud. 10-06-2021 -3- fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317; id.8/11/2005, n. 21659; id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n.635), sia perché attinge un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità; -il ricorso è dunque inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controrícorrenti nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile-2 , il 10 g