Cassation court dismisses appeal by individual owners for lack of standing in condominium expense disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by individual owners rather than the condominium administrator. The lower court had ruled that sewer repair costs should be borne only by those benefiting from the specific facility, rejecting the general assembly's decision. The court held that in disputes over collective expense management, only the administrator possesses the legal standing to challenge such decisions, as they concern collective interests rather than individual property rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1123, comma 2, cod. civ.; In condominium disputes regarding the allocation of expenses for common services, only the condominium administrator is the legitimate party to challenge unfavorable resolutions, as these concerns collective management rather than individual property rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20729-2020 proposto da: DIANA SANNA ANTONELLA , TILOCCA CESARE , PADDEU PIERO , PISANO SALVATORE , MANCA MARIA CATERINA, ALZARI MICHELE IGNAZIO , SCANU GIANFRANCO , DESOLE FABIO , TAVERA NICOLA, nella qualità di condomini del Condominio in Sassari, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall' avvocato GUIDO RIMINI; - ricorrenti - contro COSSU MARIO GAVINO GIUSEPPE, MARENIC MARIA GIOVANNA, PISU MARIA ANTONIETTA, MARONGIU GIANNICOLA, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi i dagli avvocati GIANCARLO CUGIOLU, PIERFRANCESCO CHERCHI MINNITI; - contronCorrenti - avverso la sentenza n. 110/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIO BERTUZZI. Rtc. 2020 n. 20729 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- Rilevato che: Tavera Nicola e altri, in qualità di condomini del condominio di via Giannetto Masala n. 6 in Sassari, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza del 14. 2. 2020 della Corte di appello di Cagliari, che aveva rigettato l'appello del condominio per la riforma della decisione di primo grado che, su domanda dei condomini Cossu Mario Gavino Giuseppe ed altri, aveva annullato la delibera dell'assemblea condominiale del 26. 10. 2012, con cui era stata ripartita la spesa di riparazione di un tratto di condotta fognaria;
Cossu Mario Gavino Giuseppe ed altri intimati hanno notificato controricorso; parti ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: il ricorso è inammissibile in quanto proposto non dall'amministratore del condominio ma da singoli condomini; come dedotto dai controricorrenti, in base all'orientamento del tutto prevalente di questa Corte, nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale relative alla ripartizione delle spese per le cose e per i servizi comuni, l'unico legittimato passivo e quindi l'unico legittimato ad impugnare la decisione sfavorevole è l'amministratore del condominio, trattandosi di controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, bensì la gestione di esso, e, dunque, intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, nelle quali non c'è correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più condomini ( Cass. n. 2636 del 2021;
Cass. n. 29748 del 2017; Cass. n. 19233 del 2011 ); non hanno pregio gli argomenti difensivi sollevati dai ricorrenti nella memoria depositata, che hanno ribadito la loro legittimazione in ragione del fatto che la sentenza impugnata avrebbe motivato la conclusione accolta sull'accertamento della titolarità della condotta fognaria oggetto dei lavori, atteso che, diversamente da quanto dedotto, la Corte di appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha argomentato la propria statuizione sulla base della diversa considerazione che, essendo l'impianto posto a servizio di uno solo dei corpi di fabbrica di cui è composto il condominio, in base al criterio dettato dall'art. 1123, comma 2, cod. civ., la relativa spesa di riparazione doveva essere posta soltanto a carico dei condomini che ne usufruivano; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Coì deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERI