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Ordinanza — n. 35159/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on sewer discharge servitude due to lack of written agreement and failed burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35159/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the plaintiffs' request to remove sewer discharge connections from the defendant's property. The lower court found that while a single sewer line existed, no written agreement established a servitude, and the plaintiffs failed to prove they built the line before the defendant's 1972 elevation. The court ruled that the burden of proof rested on the plaintiffs to demonstrate the pre-existing nature of the connection, a task they could not fulfill based on the available evidence.

Regesto Legislator

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Art. 1031, 1043, 1058, 1061, 1062, 1350 n. 4 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: A servitude of discharge requires a written agreement; absent such proof, the burden lies on the claimant to demonstrate the pre-existing nature of the connection, and the court of first instance correctly evaluates evidence without re-examining facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
servitude of discharge burden of proof written agreement requirement sewer connection dispute Cassazione inadmissibile tasse di allacciamento fognario collegamento accessorio difetto di prova del nesso causale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1031 c.c.
Art. 1043 c.c.
Art. 1058 c.c.
Art. 1061 c.c.
Art. 1062 c.c.
Art. 1350 n. 4 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867
08-07-2021 -4- volte a dimostrare che la convenuta si fosse allacciata alla condotta preesistente laddove spetta al giudice di merito la valutazione delle prove al fine di formarsi il suo convincimento (.Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867).
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Testo completo

uente 3S.AS ORDINANZA sul ricorso 30875-2019 proposto da: CISI FRANCA, ROMITI PATRIZIA, elettivamente domiciliate in ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAPECCI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO MALOBERTI; - ricorrenti - contro ROMITI CARLA; - intimata - avverso la sentenza n. 1408/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato in data 15.01.2005, Cisi Franca e Romiti Patrizia convennero in giudizio, davanti il Tribunale di La Spezia, Romiti Carla, per chiedere la rimozione dalle tubazioni del proprio impianto fognario degli scarichi provenienti dal sottostante appartamento della convenuta, deducendo che la stessa si era indebitamente allacciata nel 1999. Esposero che il fabbricato apparteneva originariamente alla comune dante causa Guidi Ida Elena, che aveva donato a Romiti Carla l'appartamento sito al piano terra ed al primo piano ed a Romiti Paolo, padre delle attrici, il lastrico solare sovrastante il primo piano.

La Corte di appello di Genova confermò la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda. La Corte distrettuale, pur confermando l'esistenza di due separati condotti di scarico che si univano per poi confluire in un'unica condotta che raggiungeva il collettore comunale, ritenne che non fosse stato acclarato chi avesse realizzato la tubazione e chi ne fosse proprietario, anche in assenza di documenti scritti regolamentativi dell'uso comune della condotta unica; evidenziò che, trattandosi di fabbricato originariamente appartenente ad un comune dante causa, la realizzazione successiva dell'appartamento delle Cisi - Romiti faceva presumere che le predette si fossero allacciate per lo scarico alla fognatura preesistente.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Cisi Franca e Romiti Patrizia sulla base di tre motivi. Romiti Carla è rimasta intimata. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si censura la violazione dell'art.115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'appello rigettato la domanda sulla base della Ric. 2019 n. 30875 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- mancata prova di parte attrice di un fatto, la cui esistenza sarebbe logicamente incontestata tra le parti, ossia che, quantomeno dal 1987 al 1992, l'appartamento di proprietà della Sig.ra Carla Romiti non era allacciato al condotto fognario.

Con il secondo motivo di ricorso, si censura la violazione del combinato disposto degli artt. 1031, 1043, 1058, 1061, 1062 e 1350 n. 4 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la corte distrettuale ammesso la costituzione di una servitù di scarico in assenza di atto negoziale caratterizzato da forma scritta e in assenza dei presupposti per la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. In particolare, osservano le parti ricorrenti come il giudice d'appello, nel dare rilievo (pag.4 della sentenza) alla circostanza che l'immobile aveva originariamente un solo proprietario, abbia implicitamente ammesso la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia in mancanza dei presupposti necessari al perfezionamento di siffatta modalità di acquisto non negoziale, come dimostrato dalla mancanza del requisito dell'apparenza della servitù - trattandosi di un condotto di scarico delle acque posto sottoterra - e dall'assenza di un unico proprietario al momento della realizzazione del condotto di scarico afferente all'appartamento costituito prima.

Con il terzo motivo di ricorso, si censura l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Genova ritenuto possibile la preesistenza del condotto di scarico verso il collettore comunale alla edificazione in sopraelevazione avvenuta nel 1972 a cura e spese di Paolo Romiti, dimostrando con ciò di non aver 2019 n. 30875 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- considerato le risultanze istruttorie acquisite e, in particolare, la deposizione del teste Alcherra, atta a smentire siffatta circostanza.

I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente sono inammissibili. La corte di merito ha ricostruito le vicende relative alla realizzazione de fabbricato ed ha accertato che esso apparteneva originariamente alla comune dante causa Guidi Ida Elena, che aveva donato a Romiti Carla l'appartamento sito al piano terra ed al primo piano ed a Romiti Paolo, padre delle attrici, il lastrico solare sovrastante il primo piano, sul quale aveva realizzato una sopraelevazione. Sulla base dei titoli di proprietà e delle risultanze della CTU, disposta in grado d'appello, volta ad accertare se esistesse un'unica condotta fognaria che si allacciava alla fogna pubblica e chi avesse realizzato detta tubazione, la Corte distrettuale ha concluso che esisteva un'unica tubazione collegata alla fognatura pubblica ma non ha individuato chi fosse proprietario dell'unica condotta e, conseguentemente se fossero state le attrici o la convenuta ad allacciarsi a detta condotta fognaria.

Inoltre, le parti nulla avevano stabilito in via negoziale, sicchè era onere delle attrici provare di aver realizzato la tubazione e che ad essa si fosse allacciata e la convenuta. A nulla rilevava, secondo il giudizio della Corte di merito che il pozzetto e la tubazione fossero ubicate sotto la proprietà delle ricorrenti in quanto non era stato possibile accertare l'epoca di realizzazione delle opere e, quindi, se esse fossero antecedenti o successive alla sopraelevazione del dante causa della convenuta. Il ricorso, lungi dal censurare la corretta applicazione di norme di diritto, sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie Ric. 2019 n. 30875 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -4- volte a dimostrare che la convenuta si fosse allacciata alla condotta preesistente laddove spetta al giudice di merito la valutazione delle prove al fine di formarsi il suo convincimento (.Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non deve provvedersi sulle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 8 lu lio 2021 Il idente Luigi lo i Lom ar o DEPOSITATO IN CANCELL