Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35158/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses opposition to defense fee liquidation as time-barred under Article 327 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35158/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the opposition filed by Carlo Piersantelli against a defense fee liquidation decree, ruling it inadmissible due to procedural tardiness. The court held that the thirty-day opposition period under the summary procedure began from the publication of the decree, not from any alleged notification, which was never sent. Consequently, the opposition filed in June 2019 was rejected, leading to the cassation proceedings' termination and the award of costs to the Ministry of Justice.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 15 comma 1 d.lgs. 150/2011; Art. 327 c.p.c.: Oppositions to defense fee liquidation decrees are governed by summary procedure rules, meaning the thirty-day term runs from the decree's publication date regardless of actual notification to the party.

Parole chiave

Generato dall'IA
defense fee liquidation summary procedure opposition procedural tardiness publication date term cassation dismissal opposizione tardiva anticipo spese tardivo ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2011
L'art. 15, comma 1, del d.lgs.
Art. 327 comma 1 c.p.c.
Il motivo del ricorso del Ministero della Giustizia allega la violazione dell'art. 327, comma 1, c.p.c., per la tardività dell'opposizione.
Art. 380 bis comma 2 c.p.c.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per la manifesta fondatezza del motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 comma 1 n.
Art. 382 comma 3 c.p.c.
dell'opposizione proposta dall'avvocato Carlo Piersantelli con ricorso depositato il 3 giugno 2019 avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato pubblicato il 26 settembre 2018, va disposta a norma dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per la manifesta fondatezza del motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 comma 1 n.
art. 702 -quater c.p
Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso - emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato - debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702 -quater c.p.c.
art. 327 c.p
In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale n. 106/2016
Cassazione n. 16893 del 2018
Cassazione n. 32961 del 2019
Cassazione n. 5990 del 2020
Cassazione Sez. 5, 08/03/2017, n. 5946
Cassazione Sez. L, 16/12/2014, n. 26402
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23304-2020 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PIERSANTELLI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. GIANTURCO, 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DI MONACO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO CIARROCCHI, CARLO PIERSANTELLI; - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l'ordinanza 221/2020 della Corte d'appello di Ancona, pubblicata il 20 febbraio 2020. Resiste con controricorso l'avvocato Carlo Piersantelli. La Corte d'appello di Ancona ha accolto l'opposizione ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 proposta dall'avvocato Carlo Piersantelli con ricorso depositato il 3 giugno 2019 avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato pubblicato il 26 settembre 2018.

Il motivo del ricorso del Ministero della Giustizia allega la violazione dell'art. 327, comma 1, c.p.c., per la tardività dell'opposizione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per la manifesta fondatezza del motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 comma 1 n. 5 c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. Il controricorrente ha presentato memoria. Deve dapprima rigettarsi l'istanza, avanzata dal controricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., per la riunione tra il presente giudizio di cassazione ed altri giudizi attinenti a ricorsi proposti contro decisioni diverse pronunciate tra le medesime parti in separati giudizi, seppur attinenti ad identica questione di diritto.

La riunione richiesta non garantisce l'economia ed il minor costo dei giudizi, né favorirebbe la loro ragionevole durata. Il motivo di ricorso è fondato. L'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono Ric. 2020 n. 23304 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- regolate dal rito sommario». Ciò presuppone che il decreto di liquidazione del compenso - emesso dal giudice ed opponibile innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato - debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702 -quater c.p.c.

Pertanto, all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia è riferibile il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016). In assenza di tale notificazione o comunicazione, rimane applicabile, con decorrenza dalla data della pubblicazione del decreto, il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (Cass. n. 16893 del 2018; Cass.n. 32961 del 2019; Cass. n. 5990 del 2020). Non rilevano le considerazioni svolte dal controricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., quanto ai ritardi nella emissione e nella comunicazione del decreto di liquidazione, atteso che il termine di cui all'art 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione del provvedimento, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione alle parti, rientrando, inoltre, nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass.

Sez. 5, 08/03/2017, n. 5946; Cass. Sez. L, 16/12/2014, n. 26402). Essendo accertata l'inammissibilità per tardività ex art. 327 c.p.c. dell'opposizione proposta dall'avvocato Carlo Piersantelli con ricorso depositato il 3 giugno 2019 avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato pubblicato il 26 settembre 2018, va disposta a norma dell'art. 382, comma 3, c.p.c. la Ric. 2020 n. 23304 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- cassazione senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto il processo non poteva essere proseguito.

L'avvocato Carlo Piersantelli va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese processuali sostenute nel giudizio di cassazione e nel giudizio di opposizione. Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, operando tale misura soltanto nel caso del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito, stante l'inammissibilità dell'opposizione, e condanna Carlo Piersantelli al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in C 250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito,. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l'8 luglio 2021.

Il P ente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 8 NOV 2021 oggi, L CANCELLIERE E