Cassation appeal dismissed as manifestly inadmissible due to filing outside the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory time limit. The appellant, Pasquale Principe, challenged a first-instance judgment regarding tax collection costs, but the appeal was submitted after the deadline had expired. The court determined that the pandemic-related suspension of terms did not extend the deadline for this specific type of opposition proceeding, rendering the late filing invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 cod. proc. civ.; Art. 155, comma 4, cod. proc. civ. 2020: An appeal filed outside the statutory time limit, even with applicable suspensions, is manifestly inadmissible.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23239-2020 proposto da: PRINCIPE PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale ERITREA n. 91, presso lo studio dell'avvocato CARLO POLIDORI, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO ROSANOVA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE S.p.a., COMUNE di SALERNO; - intimati - avverso la sentenza n. 2763/2019 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 13/12/2019. udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata 1.el 01/07/2021, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. Pasquale Principe ricorre, con un unico motivo di ricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 2763 del 13/12/2019, che, in causa di opposizione all'esecuzione in grado di appello, tra il Principe da un lato e il Comune di Salerno e l'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a. dall'altro, ha rigettato l'impugnazione e dichiarato irripetibili le spese di lite. Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità del ricorso, è stata ritualmente comunicata.
Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto esso è stato proposto fuori termine, non applicandosi alle cause di opposizione all'esecuzione (così a controversia venne in primi grado qualificata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e nella stessa guida deve ritenersi sia stata qualificata dal Tribunale) la sospensione feriale dei termini, e pur computandosi la sospensione dovuta all'emergenza per la pandemia da COVID 19, e segnatamente la sospensione disposta dall'art. art. 83, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., non essendo la sentenza impugnata stata notificata (come affermato dallo stesso Principe alla pag. 2 del ricorso), veniva a scadere domenica 16 agosto e, quindi, in forza della proroga di legge, di cui all'art. 155, comma 4, cod. proc.
Ric. 2020 n. 23239 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -2- civ., il successivo lunedì 17/08/2020, mentre il ricorso per cassazione è 15. q. una u1.5.?.A.keiA4." stato notificato nel settembre di detto anno (e precisamentdnei giorni 7 e 8 settembre del 2020) e, pertanto fuori termine, con conseguente radicarsi di inammissibilità. Ti ricorso deve, pertanto, essere dichiarato del tutto inammissibile. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzione di controparte alcuna. Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se effettivamente dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 1" luglio 2021. Il Presid te Antoni a DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi • 1 8 NOV IL