Decreto — n. 35123/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATO RG 27062/2020 Roma, 16 NOV 2021 sul ricorso proposto da: GtiaL_ - 3s A23 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Aldo Corvino, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: CURATELA DEL FALLIMENTO S.A.C.E.T. SRL, in persona del Curatore pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 236/2020 pubblicata in data 21.01.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal di. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 35123/2021 — snciv · Corte di Cassazione: SRL, in persona del Curatore pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 236/2020 pubblicata in data 21.01.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal di. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata
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TO RG 27062/2020 Roma, 16 NOV 2021 sul ricorso proposto da: GtiaL_ - 3s A23 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Aldo Corvino, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: CURATELA DEL FALLIMENTO S.A.C.E.T. SRL, in persona del Curatore pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 236/2020 pubblicata in data 21.01.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal di. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza: matore Pres. Isogni DEPOSITATO IN CRIC7.1„!",7:;