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Decreto — n. 35113/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35113/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35113/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TO 18 NOV, 2021 RG 2399/2019 Roma, sul ricorso proposto da: 6209-- 3 it(.3 DIENG OMAR, rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Maestri, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: ordinanza del Tribunale di Ancona n. 14670/2018 emessa in data 15.12.2018 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

Regesto Legislator

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Decreto — n. 35113/2021 — snciv · Corte di Cassazione: la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. in tore Pres. GaciqéIisogfli DEPOSITATO !N CANC-7.!..

Parole chiave

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abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro delle conclusioni civili condono delle spese procedurali riattivazione del procedimento inattività successiva alla sospensione
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Testo completo

TO 18 NOV, 2021 RG 2399/2019 Roma, sul ricorso proposto da: 6209-- 3 it(.3 DIENG OMAR, rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Maestri, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: ordinanza del Tribunale di Ancona n. 14670/2018 emessa in data 15.12.2018 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. in tore Pres. GaciqéIisogfli DEPOSITATO !N CANC-7.!..