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Ordinanza — n. 35083/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal of traffic violation appeal due to incorrect suspension period calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35083/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal filed by E Net S.R.L. against the Rome Tribunal's dismissal of the appeal regarding traffic violation fines. The appellant argued that the Tribunal incorrectly calculated the suspension period for the appeal deadline, treating it as one month instead of thirty-one days plus a specific statutory period. The court agreed, ruling that the suspension period must be calculated by days rather than months for the relevant legal term.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 1 Legge n. 742/1969: The suspension period for appeal deadlines must be calculated by days (ex numeratione dierum) rather than months when statutory provisions specify a fixed number of days to be added.

Parole chiave

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suspension period calculation appeal deadline extension traffic violation fines ex numeratione dierum statutory time limits Cassation procedure judicial error correction abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 1 Legge n. 742 del 1969
327 c.p.c., da calcolare “a mesi”, cui deve Data pubblicazione 17/11/2021 essere aggiungersi il periodo di trentuno giorni di sospensione previsto dall’art. 1 della Legge n.
Art. 155, quarto comma, c.p.c.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012
Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012, Rv.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 21197 del 05/10/2009
623165, la quale richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 21197 del 05/10/2009, Rv.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013 , Rv.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15029 del 15/07/2020
628576; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15029 del 15/07/2020, Rv.
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2186 del 01/02/2021
658424; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2186 del 01/02/2021, Rv.
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 23375 del 16/11/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14451-2020 proposto da: E NET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI n. 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO NAPPI - ricorrente - contro ROMA CAPITALE - intimata - avverso la sentenza n. 23812/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/12/2019; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 14451/2020 Numero sezionale 9534/2021 Numero di raccolta generale 35083/2021 Data pubblicazione 17/11/2021 FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 13662/2018 il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso proposto da E Net S.r.l. avverso alcuni verbali di accertamento di violazione al codice della strada per circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici.

Con la sentenza impugnata, n. 23812/2019, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla parte soccombente avverso la statuizione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E Net S.r.l., affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO dell’unico motivo del ricorso. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di secondo grado, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da E-Net S.r.l. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva respinto il ricorso proposto avverso due verbali di accertamento di violazione del codice della strada. Ricorre per la cassazione di detta decisione E-Net S.r.l., affidandosi ad un unico motivo, con il quale censura la decisione del Tribunale, nella parte in cui essa ha computato il periodo di sospensione feriale nella misura di un mese, anziché di trentuno giorni.

La censura è fondata, posto che il suddetto computo deve essere effettuato ex numeratione dierum per quanto riguarda il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 14451/2020 Numero sezionale 9534/2021 Numero di raccolta generale 35083/2021 termine di cui all’art. 327 c.p.c., da calcolare “a mesi”, cui deve Data pubblicazione 17/11/2021 essere aggiungersi il periodo di trentuno giorni di sospensione previsto dall’art. 1 della Legge n. 742 del 1969.

In proposito, cfr. Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 11491 del 09/07/2012, Rv. 623165, la quale richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 21197 del 05/10/2009, Rv. 609463; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22699 del 04/10/2013 , Rv. 628576; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15029 del 15/07/2020, Rv. 658424; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2186 del 01/02/2021, Rv. 660416). Nel caso di specie, essendo la sentenza di prime cure stata depositata il 7 maggio 2018, il ricorso per l’impugnazione avrebbe dovuto essere notificato entro l’8 dicembre 2018; poiché questo giorno cadeva di sabato, ai sensi dell’art. 155, quarto comma, c.p.c., il termine è prorogato ex lege al primo giorno seguente non festivo, ossia lunedì 10 dicembre 2018 (Cass.

Sez. 6-5, Ordinanza n. 23375 del 16/11/2016, Rv. 642024); data, quest’ultima, in cui era stato depositato il ricorso in appello”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori, essendo meramente riproduttiva di quelli contenuti nel ricorso. Il ricorso va di conseguenza accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà esaminare nel merito l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure del Giudice di Pace, statuendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione, per l’esame dell’appello proposto dalla società F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 14451/2020 Numero sezionale 9534/2021 Numero di raccolta generale 35083/2021 Data pubblicazione 17/11/2021 odierna ricorrente avverso la sentenza n. 13662/2018 emessa dal Giudice di Pace di Roma a conclusione del giudizio di primo grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G