Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35053/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows assignee's claim by reversing burden of proof on bankruptcy administrator regarding payment imputation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35053/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the assignee's opposition to the bankruptcy estate, overturning the lower court's dismissal. The assignee sought admission of a €222,150.21 debt, arguing that the bankruptcy administrator failed to prove payments extinguished this specific claim. The Court held that the burden of proving a payment applied to a specific debt rests with the debtor, not the creditor, unless the debtor explicitly imputes it elsewhere. Consequently, the Court quashed the lower decision and remanded the case for a new evaluation of the evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1193 comma 2 c.c.; Art. 115 c.p.c.: The burden of proving that a payment extinguished a specific debt lies with the debtor; the creditor need only prove the existence of the debt and the payment, while the debtor must demonstrate the payment was applied to a different obligation.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof imputation of payment bankruptcy proceedings assignment of claims civil code article 1193 procedural burden remand for retrial credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1193 comma 2 c.c.
17-06-2021 -3- /74 pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l'esistelqa di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussiste/IR:a dei presupposti per l'applicaione di uno dei c7iteri sussidiari di imputcqione stabiliti dall'art. 1193 c.c.» (così, in motivazione, Cass.
Art. 115 c.p.c.
art. 1193 c.c
17-06-2021 -3- /74 pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l'esistelqa di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussiste/IR:a dei presupposti per l'applicaione di uno dei c7iteri sussidiari di imputcqione stabiliti dall'art. 1193 c.c.» (così, in motivazione, Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 16 luglio 2019, n. 19039
Cass. 6 novembre 2017, n. 26275
Cass. 6 novembre 2017, n. 26275; Cass.
Cass. 4 ottobre 2011, n. 20288
26275; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20288; Cass.9 gennaio 2007, n.
Cass. 9 gennaio 2007, n. 205
Cass. 14 gennaio 2020, n. 450
1193 c.c.» (così, in motivazione, Cass. 14 gennaio 2020, n. 450; v.
Cass. 9 novembre 2018, n. 28779
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29668-2019 proposto da: FACTOR@WORK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria di FAW1 SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA FRANCESCO MOROSINI, 12, presso lo studio dell'avvocato IVAN CARPIGO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA LUISA CAIMMI; - ricorrente - contro FALLIMENTO SICURINT GROUP SCARL; - intimato - avverso il decreto n. R.G. 3679/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 06/08/2019; frì udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO - che è proposto ricorso, fondato su di un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Verona del 6.8.2019, con il quale è stata respinta l'opposizione ex art. 98 1. fall. allo stato passivo fallimentare del Fallimento Sicurint Group soc. cons. a r.1., con la quale la odierna ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo per € 222.150,21, in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla BHR Group s.c.p.a. nei confronti di Sicurint; - che non svolge difese l'intimata procedura; CONSIDERATO - che il motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1193, comma 2, c.c., e 115 c.p.c., per non avere il tribunale ritenuto che, a fronte del titolo costituito dal credito ceduto, l'onere di provare il corso dell'intero rapporto tra la società debitrice, poi fallita, e la propria creditrice cedente incombesse al fallimento, con riguardo particolare all'avvenuto pagamento del debito oggetto di cessione; l'art.1193 c.c. prevede l'imputazione del pagamento, nella specie non operata né dalla debitrice ceduta, né dalla creditrice cedente, come affermato dal Tribunale nel decreto impugnato; pertanto, le somme avrebbero dovuto essere imputate al debito più antico: ma la procedura ha prodotto il mastrino solo in un estratto di due pagine al momento della verificazione dello stato passivo, e non si è costituito in sede di opposizione, sebbene fosse suo onere ricostruire i rapporti commerciali reciproci; - che il Tribunale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto come vi è la prova — al momento del pagamento di € 90.000,00 il 9 novembre Ric. 2019 n. 29668 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -2- 2016, anteriore alla comunicazione alla società fallita il 25 novembre 2016, il 20 ed il 26 gennaio 2017 della cessione dei crediti per € 76.006,00 complessivi, oggetto dell'opposizione — dell'esistenza di altri debiti della Sicurint verso la cedente per circa € 139.000,00, ma non è dato sapere se essi fossero scaduti, oppure meno garantiti: onde, secondo il criterio del credito più oneroso, quel pagamento va imputato al credito ceduto, che quindi al momento della cessione era già estinto; inoltre, altri due pagamenti sono stati eseguiti il 19 gennaio 2017, prima della comunicazione della cessione, che hanno estinto ogni debito; - che il motivo di ricorso è manifestamente fondato, sulla base del consolidato principio, che regola l'onere della prova per il caso della imputazione di pagamento di un debito a fronte di più situazioni di debito-credito tra i medesimi soggetti, secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, e non anche a provare il mancato pagamento, quale fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca, e che deve comunque riguardare un determinato credito, rispetto al quale cioè quel pagamento sia stato puntualmente eseguito; pertanto, solo a fronte della comprovata esistenza di un simile pagamento — avente efficacia estintiva proprio perché eseguito con riferimento a quel determinato credito, come il debitore ha l'onere di provare — l'onere della prova grava sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (e multis, Cass. 16 luglio 2019, n. 19039;

Cass. 6 novembre 2017, n. 26275; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20288; Cass.9 gennaio 2007, n. 205); in tal senso anche di recente si è espressa questa Corte, affermando che «una volta avvenuta l'imputcpzione di pagamento da parte del debitore, è onere del creditore, che pretende di imputare il Ric. 2019 n. 29668 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -3- /74 pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l'esistelqa di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussiste/IR:a dei presupposti per l'applicaione di uno dei c7iteri sussidiari di imputcqione stabiliti dall'art. 1193 c.c.» (così, in motivazione, Cass. 14 gennaio 2020, n. 450; v. pure Cass. 9 novembre 2018, n. 28779); - che, nella specie, la curatela debitrice — in difetto di una specifica imputazione al credito vantato — non ha provato che i pagamenti, successivi alla cessione, avessero estinto proprio il credito azionato dalla odierna ricorrente, avendo, nell'assunto della stessa curatela, la società debitrice vari debiti nei confronti della cedente BHR Group s.c.p.a.; - che il giudice del merito non si è attenuto a tale principio, addossando l'onere probatorio alla creditrice, sebbene fosse mancata la prova, da parte della debitrice, del pagamento estintivo esattamente di quel credito, come il tribunale stesso aveva accertato; - che, pertanto, in relazione al motivo accolto, occorre cassare il decreto impugnato, e la causa va rinviata innanzi al giudice del merito, in diversa composizione, perché provveda alla nuova valutazione del materiale istruttorio sulla base del principio enunciato, nonché alla liquidazione delle spese di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Verona, in diversa composizione, demandandosi al medesimo anche la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2021. Il presidente (A tinio Valit DEPOSiT O IN CANCELLE