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Ordinanza — n. 35048/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses cassation appeal as non-appealable due to low value, ruling only appealable via second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35048/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the underlying judgment was issued for a value below the threshold for direct appeal. The lower court had ruled that legal fee compensation against INPS was unenforceable, but the appeal was barred by procedural rules regarding small claims. Consequently, the court rejected the claim that the lower court misapplied the law on professional fee compensation.

Regesto Legislator

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Art. 113, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 339, comma 3, cod. proc. civ.: Judgments with value under 1,100 euros are not subject to cassation and can only be challenged through appeal.

Parole chiave

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cassation inadmissibility small claims procedure legal fee compensation INPS credit offset procedural threshold compensazione della rendita d'invalidità revisione delle prestazioni d'invalidità restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; la sentenza gravata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., posto il suo valore inferiore ai 1.100,00 euro, come indicato dallo stesso ricorrente;RG n 2439 del 2020 Cons.
Art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.
Paolo PMrreca la pronuncia era impugnabile, a norma dell'art. 339, terzo comma, cod.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; la sentenza gravata è stata pronunciata ai sensi dell'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; la sentenza gravata è stata pronunciata ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 28/05/2020, n. 10063
civ., solo con appello, in relazione a quanto ora dedotto con il ricorso per cassazione involgendosi principi regolatori della materia, ossia quelli afferenti alla compensabilità dei crediti nei confronti degli enti previdenziali (Cass., 28/05/2020, n. 10063); ne deriva l'inammissibilità; spese secondo soccombenza;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2439-2020 proposto da: ELIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA n. 1, presso lo studio legale dell'avvocato ELIA , rappresentato e difeso dall'avvocato ROSALBA VALENZANO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell'avvocato MANUELA MASSA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI; - controricorrente avverso la sentenza n. 15004/2019 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric.2020. 02439 sez. M3 - ud. 01-07-2021 „ii -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: l'avvocato Francesco Elia propone ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal deducente per opporre, a un credito vantato dall'INPS nei suoi confronti in base a titolo giudiziale, la compensazione con un controcredito per spese legali invece ritenuto inesigibile; resiste con controricorso l'INPS; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della legge n. 111 del 2011, e degli artt. 1242, 1243, cod. civ., poiché il Giudice di Pace, con sentenza inappellabile poiché relativa a valore inferiore ai 1.100,00 euro, aveva errato mancando di considerare che altro sono le condizioni richieste dalla norma del 2011 per il pagamento dei compensi professionali legali in favore di enti previdenziali, quali le modalità di richiesta dello stesso e l'inibizione per 120 giorni alla notifica di un correlato titolo esecutivo, altro la compensabilità del credito;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; la sentenza gravata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., posto il suo valore inferiore ai 1.100,00 euro, come indicato dallo stesso ricorrente;RG n 2439 del 2020 Cons. rel. Paolo PMrreca la pronuncia era impugnabile, a norma dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., solo con appello, in relazione a quanto ora dedotto con il ricorso per cassazione involgendosi principi regolatori della materia, ossia quelli afferenti alla compensabilità dei crediti nei confronti degli enti previdenziali (Cass., 28/05/2020, n. 10063); ne deriva l'inammissibilità; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 600,00, oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 1° luglio 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggil 7 NOV 2021