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Ordinanza — n. 35000/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as road violation objections follow labor procedure requiring appeal, not cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35000/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because objections to road violation reports are governed by labor procedure rules. The appellant, a company administrator, sought cassation against a lower court ruling that ordered cost compensation, while the Ministry of Interior merely appeared without a counterclaim. The court ruled that such objections must be appealed, not taken to the supreme court, thereby rejecting the procedural path chosen by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 204 bis Codice della Strada; 7 d.lgs. n. 150/2010: Objections to road violation reports are regulated by labor procedure, requiring an appeal rather than a cassation appeal.

Parole chiave

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road violation procedure labor procedure rules cassation inadmissibility appeal requirement cost compensation order recupero delle spese esecutive spese di difesa spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 204 bis Codice della Strada
7 d.lgs. n. 150 del 2010
comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27611-2020 proposto da: GERMANO IGNAZIO, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante pro tempore della GER.00 Spedizioni Internazionali srl, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VESPASIANO, 12/B , presso lo studio dell'avvocato ISIDORO TOSCANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO DE TULLIO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 36/2020 del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: la s.r.l. Ger.co Spedizioni Internazionali ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 36 del 21. 7. 2020 del Giudice di pace di Melfi, che aveva accolto la sua opposizione al verbale di accertamento che le contestava la violazione dell'art. 94, comma 3, codice della strada, disponendo la compensazione delle spese di lite; considerato che: il ricorso è inammissibile, in quanto, essendo le opposizioni al verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolate dal rito del lavoro, ai sensi degli artt. 204 bis codice della strada e 7 d.lgs. n. 150 del 2010, l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace va proposta a mezzo di appello e non di ricorso per cassazione; nulla deve disporsi sulle spese di lite, avendo il Ministero intimato depositato un mero atto di costituzione in giudizio, senza svolgere attività difensiva a mezzo di controricorso; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021. L Pr DEPOSITATO IN CANCELLERIA