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Ordinanza — n. 34997/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34997/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34997/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25038-2020 proposto da: MORGILLO LUIGI, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro BASSO ANTONIO COSTANTINO; - intimati - avverso la sentenza n. 190/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L'avvocato Luigi Morgillo impugna la sentenza n. 190/2020 del 17 giugno 2020 resa dalla Corte d'appello di Campobasso. L'intimato avvocato Costantino Antonio Basso non ha svolto attività difensive.k Il motivo di ricorso ipotizza la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 89 c.p.c., dell'art. 24 Cc)st., degli artt. 368, 317 e 374 del codice penale, degli artt. 342 e 350 c.p.c., nonché l'omessa valutazione della "omessa registrazione della sentenza n. 157/08 da parte dell'Agienzia delle Entrate di Termoli".

Regesto Legislator

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art. 86 c.p, art. 380 bis c.p; Ordinanza — n. 34997/2021 — snciv · Corte di Cassazione: A pagina 6 di ricorso, esaurita la "premessa necessaria " sui "motivi di fatto", si narra della citazione proposta da Costantino Antonio Basso davanti al Tribunale di Larino e poi del giudizio di appello intrapreso da Luigi Morgillo. Dalla sentenza impugnata, si apprende che il giudizio aveva ad oggetto la restituzione di una somma vantata dal Basso. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione motivi probatori censura formulata in modo carente ripristino dello stato precedente

Disposizioni normative citate

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art. 86 c.p
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25038-2020 proposto da: MORGILLO LUIGI, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro BASSO ANTONIO COSTANTINO; - intimati - avverso la sentenza n.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25038-2020 proposto da: MORGILLO LUIGI, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro BASSO ANTONIO COSTANTINO; - intimati - avverso la sentenza n. 190/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L'avvocato Luigi Morgillo impugna la sentenza n. 190/2020 del 17 giugno 2020 resa dalla Corte d'appello di Campobasso. L'intimato avvocato Costantino Antonio Basso non ha svolto attività difensive.k Il motivo di ricorso ipotizza la violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 89 c.p.c., dell'art. 24 Cc)st., degli artt. 368, 317 e 374 del codice penale, degli artt. 342 e 350 c.p.c., nonché l'omessa valutazione della "omessa registrazione della sentenza n. 157/08 da parte dell'Agienzia delle Entrate di Termoli".

A pagina 6 di ricorso, esaurita la "premessa necessaria " sui "motivi di fatto", si narra della citazione proposta da Costantino Antonio Basso davanti al Tribunale di Larino e poi del giudizio di appello intrapreso da Luigi Morgillo. Dalla sentenza impugnata, si apprende che il giudizio aveva ad oggetto la restituzione di una somma vantata dal Basso. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso è del tutto carente del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il quale impone che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perché la Corte di cassazione possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (cfr.

Cass. Sez. U, 18/05/2006, n. 11653). I dieci motivi di censura, peraltro, elencati negli ultimi due righi di pagina 8 e nelle pagine 9 e 10 dei ricorso, non rivelano minimamente i requisiti della specificità, completezza e Ric. 2020 n. 25038 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- riferibilità alla decisione impugnata, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, Non devono regolarsi le spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cas.aqne, I 2021. e .idente DEPOSITATO IT CANCELLERIA ogg. ............. ___ IL CANC