Italian Court dismisses appeal as parties mutually withdrew their claims, extinguishing the litigation without cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished after the plaintiffs voluntarily withdrew their appeal and the defendant accepted this withdrawal. Although the lower court had previously ruled on a paulian action regarding a property sale, the current proceeding ended due to the mutual abandonment of the case. Consequently, the court issued no judgment on the merits and ordered no costs under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, ultimo comma, c.p.c.; When both parties in a cassation appeal mutually withdraw their claims, the proceedings are extinguished without the need for a substantive ruling or cost allocation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7436-2019 proposto da: ALLETTO PATRIZIA, BONO GRAZIELLA , domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato MAURIZIO GIGLIO; - ricorrenti - contro FINO 2 SECURITISATION SRL, e per essa DOBANK SPA, denominazione assunta da UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del suo procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FABIO VERONI, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO PAOLELLI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 7540/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 11 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. Ritenuto che Patrizia Alletto e Graziella Bono hanno impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello di Roma 21 novembre 2018 n. 7540, la quale - per quanto in questa sede ancora rileva -, dopo avere dichiarato inopponibile ex art. 2901 c.c. alla società odierna controricorrente un contratto di vendita immobiliare limitatamente alla quota di comproprietà di un terzo, confermò nel resto la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto l'azione pauliana proposta nei confronti delle odierne ricorrenti dalla società Unicredit Credit Management Bank s.p.a.; la doBank s.p.a. (nuova ragione sociale della Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) ha resistito con controricorso;
Considerato che con atto debitamente sottoscritto e ritualmente depositato le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; la parte resistente ha aderito alla suddetta richiesta; il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto; non va pronunciata alcuna condanna alle spese, essendovi stata accettazione della rinuncia, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.; P.q.m. -) dichiara estinto il giudizio; -) dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, ex art. 391, ultimo comma, c.p.c.. Ric. 2019 n. 07436 sez.
M3 - ud. 01-07-2021 -2- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1° luglio 2021. Il Presidente (A ntorne DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi,1 7 NOV 1021 IL CANCELLIERE ESP