Ordinanza — n. 34952/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 7690-2021 proposto da: SCHENA GLORIA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro BISAGNÒ MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso io studio dell'Avvocato VINCENZO ZET_\10 ZENCOVICH, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1924/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 369 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 34952/2021 — snciv · Corte di Cassazione: STEFANO GIAIME GUIZZI. Rilevato - che Marco Bisagnò ha depositato controricorso, al ricorso notificatogli da Gloria Schena per la cassazione della sentenza n. 1924/20, del 24 luglio 2020, della Corte di Appello di Venezia; - che, peraltro, il predetto ricorso per cassazione, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato nei termini di legge (art. 369 cod. proc. civ.); - che esso è, dunque, è improcedibile, con conseguente possibilità di rilievo "ex officio" dell'improcedibilità (da ultimo, Cass.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7690-2021 proposto da: SCHENA GLORIA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro BISAGNÒ MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso io studio dell'Avvocato VINCENZO ZET_\10 ZENCOVICH, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1924/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
STEFANO GIAIME GUIZZI. Rilevato - che Marco Bisagnò ha depositato controricorso, al ricorso notificatogli da Gloria Schena per la cassazione della sentenza n. 1924/20, del 24 luglio 2020, della Corte di Appello di Venezia; - che, peraltro, il predetto ricorso per cassazione, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato nei termini di legge (art. 369 cod. proc. civ.); - che esso è, dunque, è improcedibile, con conseguente possibilità di rilievo "ex officio" dell'improcedibilità (da ultimo, Cass.
Sez. 6-1, ord. 9 novembre 2017,11. 2652), Rv. 646565-01); - che le spese sostenute dal controricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ( -e. r - che il mancato deposito del ricorso osta alla possibilità di dichiarare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr.
Cass. Sez. 6-1, ord. n. 96599 del 2017, cit.). PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando Gloria Schena a rifondere a Marco Bisagnò le spese del presente giudizio, che -g ce '.e) L-1_ liquida in f: 5-.-sor,u-1, oltre €. 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge. Ric. 2021 n. 07690 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -2- Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 24 giugno 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 7 NOV 2011 IL CANCELLIERE ESPERTO Luc