Cassation court dismisses complaint on notification timing but allows appeal on excessive court costs without justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the first ground challenging the timing of the traffic violation notice while allowing the second ground regarding excessive court costs. The municipality argued the address was missing from databases, but the court found this fact contradicted the lower court's record. Consequently, the judgment was quashed and remanded for retrial on the costs issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 201 Codice della Strada; Art. 380-bis c.p.c.: The administrative duty to consult databases for notification does not shift the burden of delay to the violator, and court cost adjustments require specific justification beyond the statutory table.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26876-2020 proposto da: COMUNE MONASTIR, elettivamente doiciliato in Cagliari, piazza Giovanni XXIII n.35, presso lo studio dell’avv.to Guendalina Garau che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MATTANA DANILO - intimato - avverso la sentenza n. 102/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:
1. il Comune di Monastir ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cagliari di accoglimento F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26876/2020 dell’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva Numero sezionale 9515/2021Numero di raccolta generale 34946/2021 rigettato l’opposizione a verbale per violazione del codice della Data pubblicazione 17/11/2021 strada.
2. Danilo Mattana è rimasto intimato.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del primo motivo di ricorso e la manifesta fondatezza del secondo, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
4. Il Comune di Monastir in prossimità dell’udienza ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Con due motivi di ricorso si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo alla tardività della notifica del verbale e nella parte in cui ha liquidato le spese del giudizio di appello in violazione dei parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e senza motivazione.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo appare manifestamente infondato essendo la sentenza conforma alla giurisprudenza di legittimità circa l’onere dell’amministrazione di consultare entrambe le banche dati richiamate dalla legge al fine di individuare l’esatto luogo per procedere alla notificazione. Si richiama in proposito oltre alla sentenza citata dal Tribunale Sez. 2 n.6971 del 2011 anche Sez. 6-2, Ord. n. 7066 del 2018 secondo cui: «In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod.
F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26876/2020 strada (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con Numero sezionale 9515/2021Numero di raccolta generale 34946/2021 l'art. 36 della l. n. 120 del 2010) salvo che ricorra l'ipotesi Data pubblicazione 17/11/2021 prevista dall'ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile.
Tale ipotesi residuale, che consente la decorrenza del termine dal momento in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando la difficoltà sia connessa all'attività dell'Amministrazione». Il secondo motivo appare, invece, manifestamente fondato in quanto la causa è di valore inferiore a 1100 euro e la liquidazione delle spese supera di molto i valori fissati dalla tabella senza alcuna motivazione sulle ragioni di tale rilevante scostamento.
Si richiama in proposito il seguente principio di diritto: «In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo» (Sez. 3, Ord. n. 19989 del 2021).
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, non emergendo dalla memoria depositata dal Comune nuove o diverse argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione. In particolare, si afferma che il numero civico dell’indirizzo della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26876/2020 Numero sezionale 9515/2021 controparte mancava in entrambe le banche dati, ma tale assunto Numero di raccolta generale 34946/2021Data pubblicazione 17/11/2021 risulta smentito dalla sentenza impugnata.
4. La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .