Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34945/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34945/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34945/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15611-2020 proposto da: DE' MEDICI MARIA PIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO RIMATO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SPARANO; - ricorrente - contro CAPASSO DOMENICANTONIO, LOMBARDI IMMACOLATA, CAPASSO ROSINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 71, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GIROLAMO, che li rappresenta e difende; - controrícorrente - contro PAPA COSIMO; - intimato - avverso la sentenza n. 163/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34945/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 71, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GIROLAMO, che li rappresenta e difende; - controrícorrente - contro PAPA COSIMO; - intimato - avverso la sentenza n. 163/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca dell'opposizione opposizione al divorzio impugnazione della cancellazione ritiro dell'atto procedurale rinuncia all'eredità procedura di ricusazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15611-2020 proposto da: DE' MEDICI MARIA PIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO RIMATO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SPARANO; - ricorrente - contro CAPASSO DOMENICANTONIO, LOMBARDI IMMACOLATA, CAPASSO ROSINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 71, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GIROLAMO, che li rappresenta e difende; - controrícorrente - contro PAPA COSIMO; - intimato - avverso la sentenza n. 163/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - Maria Pia de' Medici, proprietaria di un fondo rustico, chiamò in giudizio Domenicantonio Capasso, Immacolata Lombardi e Rosina Capasso, nonché Cosimo Papa (comproprietari i primi tre e proprietario esclusivo il quarto di due fondi confinanti) perché fosse dichiarata l'inesistenza di servitù di passaggio, a carico del suo immobile e in favore di quelli dei convenuti, e perché fossero regolati i confini; - il Tribunale, istruita la causa, rigettò entrambe le domande (la seconda perché non si riscontrava incertezza nei confini); - la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'impugnazione proposta dalla de' Medici; ritenuto che la insoddisfatta appellante ricorre sulla base di cinque motivi e che, con separati controricorsi resistono, da un parte Domenicantonio Capasso, Immacolata Lombardi e Rosina Capasso e, dall'altra, Antonia Orlacchio, Anna Papa e Francesco Papa, tutti eredi, quesfultimi, di Cosimo Papa; ritenuto che la critica censuratoria, parcellizzata in cinque separati motivi, lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, falsa applicazione dell'art. 6, d.

P.R. n. 650/1972, degli artt. 2712 cod. Ric. 2020 n. 15611 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- civ., 115, 112, 161 cod. proc. civ., addebitandosi alla sentenza impugnata di: - non avere tenuto conto del fatto decisivo costituito dalla dall'originaria conformazione dei luoghi, i quali non erano stati sottoposti a ispezione giudiziale; - aver reso solo apparenza motivazionale, senza che fossero stati riscontrati gli «otto documenti» di cui la citazione era corredata; - aver condiviso gli errori topografici e di picchettamento commessi dal ctu; - non avere preso in effettiva rassegna le osservazioni puntuali mosse con l'appello, anche tenuto conto delle precisazioni fornite dal ctp; - i punti e linee prese a base dello sviluppo del rilievo celerimetrico avrebbero dovuto essere descritti e non solo indicati; - risultava errata la motivazione «relativamente alle riproduzioni fotografiche del sentiero/ viottolo e delle scopate di sinistra e di destra»; - non era stata data la necessaria rilevanza agli atti di provenienza prodotti; - avrebbe dovuto riformarsi la sentenza di primo grado in ordine al regolamento delle spese, poiché nessuno dei convenuti nel «giudkio di regolamento dei confini [aveva eccepito] fatti estintivi, impeditivi o modificativi»; ritenuto che successivamente la ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso; considerato che, non constando accettazione della rinuncia (avendo, anzi, Antonia Orlacchio, Anna e Francesco Papa espressamente escluso ciò con atto depositato), la rinunziante deve essere condannata al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo;

Ric. 2020 n. 15611 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- considerato altresì che la liquidazione in parola deve essere effettuata in favore, rispettivamente, degli avvocati Antonio Girolamo e Raimondo Vadilonga, dichiaratisi anticipatari; considerato che non ricorrono i presupposti per pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, cod. proc. civ., richiesta dai controricorrenti Orlacchio e Papa, specie tenuto conto della condotta processuale della ricorrente, la quale ha desistito dall'insistere in ricorso dopo formulata la proposta del relatore;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore Domenicantonio Capasso, Immacolata Lombardi e Rosina Capasso, che liquida, distratte in favore dell'avv. Antonio Girolamo, in € 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; nonché, in analoga misura, in favore di Antonia Orlacchio, Anna Papa e Francesco Papa, distratte in favore dell'avv. Raimondo Vadilonga. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 8 luglio 2021. IL CANCEL l'ERE