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Ordinanza — n. 34924/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise traffic sign visibility issue in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34924/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the plaintiff failed to properly raise the traffic sign visibility issue during the appellate proceedings. The plaintiff argued the lower court violated road code regulations regarding signage dimensions and visibility, but the court noted this specific defect was never explicitly reasserted when the case was brought to the second instance. Consequently, the court rejected the claim because procedural rules require parties to formally reiterate such defects at the appellate stage, leading to the dismissal of the entire petition.

Regesto Legislator

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Art. 346 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The defect of omission of pronouncement on a specific issue is not admissible in cassation if the party failed to expressly reassert it at the time of constituting the appeal.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal traffic sign visibility appellate procedure reassertion of defects road code violation divieto di accedere a un dato territorio violazione del divieto d'entrata accesso sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 346 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
articolo 2697 c.c
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Lecce per violazione degli articoli 79 e 80 del regolamento d’attuazione del codice della strada, anche in relazione all’articolo 2697 c.c.
articolo 149 c.p
689 del 1981, dell’articolo 149 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 346 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26859-2020 proposto da: VIVENZIO LUDOVICA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.to Donato Maruccia; - ricorrente - contro COMUNE DI LECCE , elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 18, presso lo studio dell'avvocato Francesco Baldassarre, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna De Giorgi; - controricorrente - avverso la sentenza n. 33/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. Ludovica Vivenzio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce di accoglimento dell’appello del Comune avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva a F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26859/2020 sua volta accolto l’opposizione a sanzione amministrativa per Numero sezionale 9514/2021Numero di raccolta generale 34924/2021 violazione del codice della strada (Ingresso in zona a traffico Data pubblicazione 17/11/2021 limitato) proposta dalla ricorrente.

2. Il Comune di Lecce si è costituito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Lecce per violazione degli articoli 79 e 80 del regolamento d’attuazione del codice della strada, anche in relazione all’articolo 2697 c.c. sulla visibilità e dimensioni della segnaletica e sull’insussistenza dell’elemento soggettivo con violazione dell’articolo 3 l. n. 689 del 1981, nonché per l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia in particolare sulla valutazione circa la visibilità della segnaletica.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’articolo 14, comma 4 e ultimo comma, della l. n. 689 del 1981, dell’articolo 149 c.p.c. e dell’articolo 201, comma 3, del codice della strada, e dell’articolo 12 della l. n. 890 del 1982.

3. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo è inammissibile in quanto la questione della regolarità della segnaletica non è trattata in sentenza e, dunque, era onere del ricorrente quantomeno di indicare di averla riproposta espressamente al momento della costituzione in appello ex art. 346 c.p.c., nella specie peraltro il vizio sarebbe quello di omessa pronuncia e non quello denunciato nel motivo. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 26859/2020 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non si Numero sezionale 9514/2021Numero di raccolta generale 34924/2021 confronta con la sentenza impugnata dove si afferma che la Data pubblicazione 17/11/2021 notifica è avvenuta a mezzo di Poste Italiane s.p.a. e che solo l’attività di imbustamento e consegna dei plichi al servizio postale è stata esternalizzata.

5. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 700 più euro 200 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S