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Ordinanza — n. 34922/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rejects appeal against suspension of civil suit due to pending peace court proceedings on same factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34922/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Società Entrate Pisa against the Tribunal of Pisa's order suspending the civil proceedings. The Tribunal suspended the case because a parallel proceeding at the peace court was pending regarding the legality of the underlying traffic violation notice, which serves as the factual basis for the current claim. The Court upheld this suspension, ruling that the peace court judgment is a necessary logical prerequisite for establishing the debt in the civil suit.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; When a pending proceeding at the peace court concerns the legality of the factual basis for a civil claim, the civil court must suspend the proceedings to await the outcome of the peace court judgment.

Parole chiave

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suspension of proceedings peace court jurisdiction logical prerequisite civil debt claim Art. 295 c.p.c. sospensione delle indennità di disoccupazione lavoro non remunerato rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
articolo 295 c.p
Il Tribunale di Pisa, con l’ordinanza in questa sede impugnata, ha disposto la sospensione del processo ex articolo 295 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11955-2021 proposto da: SOCIETA' ENTRATE PISA SPA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Liegi 58, presso lo studio dell'avvocato Andrea Strata, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Barzanti; - ricorrenti - Contro DIAMANTE SRL, elettivamente domiciliate in Roma Via Panama n. 77 presso lo studio dell’avv.to Gianluca Barneschi, rappresentate e difesa dagli avv.ti Alberto Benedetti e Sara Vetriani nonché contro COMUNE DI PISA; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PISA, depositata il 22/03/2021;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11955/2021 Numero sezionale 9522/2021 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 34922/2021 Data pubblicazione 17/11/2021 1.

La società Diamante Srl proponeva, dinanzi al Tribunale di Pisa, opposizione all’atto di contestazione n. 1 del 17 settembre 2020, con il quale la Società Entrate Pisa S.p.A. le aveva ingiunto il pagamento dell’indennità di occupazione senza titolo di un terreno sito in largo Don Minzoni esteso 524 metri quadri, nel periodo intercorrente tra il 19 dicembre 2017 e il 29 febbraio 2020.

2. Si costituiva la Società Entrate di Pisa S.p.A. rivendicando la legittimità del proprio operato.

3. Il Tribunale di Pisa, con l’ordinanza in questa sede impugnata, ha disposto la sospensione del processo ex articolo 295 c.p.c. In particolare, il giudice del merito ha osservato che tanto la parte attrice quanto il Comune di Pisa hanno dato atto della pendenza dinanzi al giudice di pace di un procedimento avente ad oggetto la legittimità del verbale di contestazione n. 35.781/c del 1° settembre 2020 per violazione dell’articolo 21, commi 1 e 4, del codice della strada, verbale che costituisce il presupposto dell’accertata occupazione di suolo pubblico in questa sede contestata, vista la richiesta di sospensione del processo del Comune di Pisa cui si è associata la parte attrice. La Società Entrate di Pisa ha proposto ricorso avverso la suddetta ordinanza affidato ad un motivo. La società Diamante S.r.l. si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone, ha depositato le conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: assenza dei presupposti per la sospensione necessaria del giudizio ex articolo 295 c.p.c. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11955/2021 Numero sezionale 9522/2021 La ricorrente ritiene erronea l’ordinanza del Tribunale di Pisa che Numero di raccolta generale 34922/2021 Data pubblicazione 17/11/2021 ha dichiarato la sospensione del giudizio in applicazione dell’articolo 295 c.p.c. La ricorrente sottolinea la differenza tra i due giudizi quanto all’oggetto: il primo riguardante il verbale di accertamento di violazione al codice della strada e il secondo il canone per l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Deduce che tra i due giudizi non vi sarebbe alcuna pregiudizialità logico-giuridica, fondandosi gli accertamenti su elementi diversi e non potendo la violazione censurata dalla polizia municipale con il verbale di contestazione di violazione al codice della strada determinare alcuna conseguenza sul rapporto processuale concernente l’accertamento dell’obbligazione derivante dall’occupazione effettuata dalla Diamante. Secondo la ricorrente l’illegittima occupazione emergerebbe anche da altre fonti di prova (google earth e verbale della G.d.F.).

Peraltro, anche in caso di occupazione legittima il canone sarebbe comunque dovuto. Dunque, è l’occupazione del bene pubblico a costituire il presupposto per l’insorgenza del rapporto obbligatorio di natura privatistica caratterizzato da una posizione paritetica delle parti. Anche le Sezioni Unite hanno qualificato il canone come corrispettivo di una concessione reale o presunta nel caso di occupazione abusiva e l’uso esclusivo speciale di beni pubblici e non per la sottrazione al sistema della viabilità di un’area spazio pubblico. 1.2 Il motivo è infondato.

Il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale che ha osservato che, nel caso di specie, ricorre la pregiudizialità giuridica tra il giudizio incardinato presso il giudice di pace e quello presso il Tribunale. Il verbale di accertamento oggetto di opposizione davanti al giudice di pace costituisce effettivamente antecedente logico giuridico dell’atto di contestazione perché la pretesa patrimoniale fatta valere si fonda espressamente suddetto verbale. L’accertamento oggetto di quel giudizio, infatti, indica il suolo pubblico asseritamente occupato sine titulo per metri quadri 560 e detta superficie è quella sulla base della quale sono stati adottati gli atti di contestazione da parte della F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11955/2021 Numero sezionale 9522/2021 SEPI. Perciò, ove il verbale non fosse stato tempestivamente opposto, Numero di raccolta generale 34922/2021 Data pubblicazione 17/11/2021 ogni questione circa la correttezza degli accertamenti sulla superficie occupata dalla Diamante sarebbe stata preclusa anche nel successivo giudizio concernente il canone Cosap.

Per questi motivi il Tribunale ha rilevato che la delibazione in ordine all’atto presupposto, in quanto idonea a fornire piena prova circa l’esito degli accertamenti compiuti, costituisce un antecedente logico rispetto all’accertamento del credito Cosap derivante dall’occupazione di 560 metri quadri di suolo pubblico. Il Collegio, nel condividere le conclusioni del Procuratore Generale, rileva altresì che la valutazione circa la rilevanza probatoria dell’occupazione abusiva spetta al Tribunale e che la abusività o meno dell’occupazione è rilevante ai fini della determinazione del canone.

2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento avverso l’ordinanza di sospensione del giudizio del Tribunale di Pisa e condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2000 più 200 per esborsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B