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Ordinanza — n. 34916/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing; respondent lacks specific litigation power for this case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34916/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition within the required timeframe. Although the respondent company argued the appeal was untimely, the Court noted the respondent lacked a specific power of attorney for this particular judgment. Consequently, the appeal was dismissed without awarding litigation costs to the respondent due to this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 372 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: The failure to file a cassation appeal within the statutory period renders it inadmissible, and the opposing party must possess specific litigation authority for the contested judgment to claim costs.

Parole chiave

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cassation appeal non-filing defect litigation power specific authority inadmissible appeal contributo unificato procedural impropriety difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
A tanto consegue l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ., del ricorso, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass.
Art. 372 cod. proc. civ.
ha dimostrato, con deposito di documentazione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., che il ricorso del Palmieri non è stato depositato.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 372 cod. proc. civ
ha dimostrato, con deposito di documentazione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., che il ricorso del Palmieri non è stato depositato.
art. 369 cod. proc. civ
A tanto consegue l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod.
art. 370 cod. proc. civ
civ., di richiedere l'iscliione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ticompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ.
art. 156 cod. proc. civ
01-07-2021 -2- dall'art. 156 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21969 del 01/09/2008
civ., del ricorso, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21969 del 01/09/2008 Rv.
Cass. n. 25453 del 26/10/2017
Deve, peraltro, darsi seguito anche all'indirizzo interpretativo (Cass. n. 25453 del 26/10/2017 Rv.
Cass. n. 16799 del 06/08/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8914-2021 proposto da: PALMIERI DAVIDE; - ricorrente non costituito - contro BICOR S.R.L., in persona dell'amministratore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via G. VITELLESCHI, n. 26, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SPADARO, rappresentata e difeso dall'avvocato CRISTINA CECCONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3912/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non stir partecipata 1.e,1 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle. p Davide palmieri ha inteso impugnare sentenza n.3912 del 03/07/2020 del Tribunale di Milano. Resiste con controricorso la Bicor S.r.l. Il Collegio rileva che la Bicor. S.r.l. ha dimostrato, con deposito di documentazione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., che il ricorso del Palmieri non è stato depositato. A tanto consegue l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ., del ricorso, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21969 del 01/09/2008 Rv. 604827 — 01), alla quale si intende dare continuità, che afferma:

«La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassa ione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscliione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ticompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustifica.zione ne//' interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre i/ ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugncqione.».

Deve, peraltro, darsi seguito anche all'indirizzo interpretativo (Cass. n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817 — 01, ribadito da Cass. n. 16799 del 06/08/2020, non massimata): secondo il quale: «L'omesso o tardivo deposito del ricorso per casscqione dopo la scaderqa del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito Ric. 2021 n. 08914 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -2- dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservan.za di forme in senso stretto e non di termini perentoti, per i quali vigano apposite e separate norme.».

La Bicor S.r.l. non è, tuttavia, munita di idonea procura alle liti, in quanto quella allegata al controricorso non ha riferimento specifico alla sentenza gravata e contiene inequivoci riferimenti al giudizio di primo grado o ad attività prodromiche a esso, quali la mediazione. Il ricorso è, pertanto, improcedibile ma le spese di lite non possono essere riconosciute, stante quanto sopra risultante circa la procura alle liti, alla Bicor S.r.l. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data f luglio 2021. Il Preside te DEPOSITATO IN CANCELLERIA Antonie oggi, • 1 7 NOV 20? il. CANCELLIERE Vricenzo Pio Massimiliano - E. IL CANC ES