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Ordinanza — n. 34913/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely; late filing ignored because material correction order was not a correctable judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34913/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on October 13, 2020, exceeding the six-month deadline under Article 327 of the Civil Procedure Code. The appellant argued that the deadline should reset upon the notification of the material correction order, but the Court held that such an order is merely administrative and does not constitute a correctable judgment. Consequently, the appeal was rejected without ruling on the merits or the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 327, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 288, comma 4, cod. proc. civ.: The appeal period for judgments runs from notification; an order correcting material errors is not a correctable judgment and does not interrupt the deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility material correction order statutory time limit correctable judgment administrative determination calcolo delle spese errore di calcolo risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327, comma 1, cod. proc. civ.
2020, ben al di là del termine di sei mesi previsto dall'art. 327, comma 1, cod. proc. civ.; nella specie non è applicabile l'art.
Art. 288, comma 4, cod. proc. civ.
civ.; nella specie non è applicabile l'art. 288, comma 4, cod.
comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5733 del 2019
Cass. n. 16205 del 2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26633-2020 proposto da: BARILARO DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO SERRANTI, 75, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA DELL'ASSUNZIONE 101 ROMA; - intimato- avverso la sentenza n. 185/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: Barillaro Davide ha proprosto ricorso per la cassazione della sentenza n. 185 del 7. 1. 2019 del Tribunale di Roma, che, nel rigettare il suo appello, lo aveva condannato al pagamento delle spese del giudizio, nonché della successiva ordinanza del 16. 7. 2020, che aveva respinto la sua istanza di correzione materiale della predetta sentenza con riguardo alla quantificazione delle spese di lite; considerato che: il ricorso è inammissibile, essendo stato notificato soltanto in data 13. 10. 2020, ben al di là del termine di sei mesi previsto dall'art. 327, comma 1, cod. proc. civ.; nella specie non è applicabile l'art. 288, comma 4, cod. proc. cív., secondo cui il termine per proporre impugnazione avverso le sentenze nelle parti corrette decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di correzione, facendo riferimento tale disposizione, atteso il suo tenore letterale, alla sola ipotesi in cui la sentenza sia stata corretta, non al caso in cui, come nella specie, il relativo ricorso sia stato respinto; per giurisprudenza di questa Corte l'ordinanza che provvede sulla correzione degli errori materiali della sentenza non è autonomamente impugnabile, trattandosi di provvedimento privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione ( Cass. n.5733 del 2019;

Cass. n.16205 del 2013 ); nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021. igi Giovnn mb bEPÓSITATO ìN tANCELUER1A 1 7 NOV 2021 IL C ANCELLIER Vincénzo Pio Massi