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Ordinanza — n. 34912/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against interlocutory order rejecting interim relief in condominium dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34912/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's order rejecting the interim relief request was not subject to cassation review. The appellant argued for reviewability, but the court cited consistent precedent stating such provisional orders lack the necessary decisiveness to become res judicata. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 669 terdecies cod. proc. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: Interlocutory orders rejecting interim relief requests are inadmissible for cassation review as they lack the qualities of formality and decisiveness required to become res judicata.

Parole chiave

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interim relief condominium dispute inadmissible appeal provisional order res judicata cassation review litigation costs legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 669 terdecies cod. proc. civ.
2020, che aveva rigettato il suo reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. avverso l'ordinanza del giudice della causa di merito che aveva respinto la sua istanza di sospensione della delibera condominiale impugnata; il condominio di via don Luigi Sturzo n.
Art. 360 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6180 del 2019
Cass. n. 16259 del 2017
Cass. n. 16259 del 2017 ); l'argomento sollevato dalla ricorrente in memoria, che ha invocato la pronuncia di questa Corte n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26552-2020 proposto da: SOLAZZO FILOMENA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA FIORMARINO; - ricorrente - contro CONDOMINIO VIA DON LUIGI STURZO 20, GRAVINA IN PUGLIA , in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO CASAREALE; - contron.corrente - avverso l'ordinanza n. RG 10382/2020 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. 7 Rilevato che: Solazzo Filomena ha proposto ricorso per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Bari del 18. 9. 2020, che aveva rigettato il suo reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. avverso l'ordinanza del giudice della causa di merito che aveva respinto la sua istanza di sospensione della delibera condominiale impugnata; il condominio di via don Luigi Sturzo n. 20 in Gravina in Puglia ha notificato controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria; considerato che: il ricorso è inammissibile, in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, l'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, in ragione dei suoi caratteri della provvisorietà e non decisorietà ( Cass. n. 6180 del 2019;

Cass. n. 16259 del 2017 ); l'argomento sollevato dalla ricorrente in memoria, che ha invocato la pronuncia di questa Corte n. 12898 del 2021, è privo di pregio, essendo tale arresto intervenuto a seguito di impugnazione di una sentenza della Corte di appello e sul tema affatto diverso della pronuncia, in sede di reclamo cautelare, sulle spese; le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021. r. udente uigi Gio an omb DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 7 NOV 2021 ;..NELLIE