Ordinanza — n. 34908/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA cui ricorso 23032-2020 proposto da: CUCCU LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Ca- vour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresen- tato e difeso dall'avvocato Marco Aste; - Ricorrente - contro SARD - INVEST A.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza d'Ara Coeli n. 1, presso lo studio degli avvocati Mario Romita e Antonio Cosimo Cuppone, che la rappresentano e difendono; - Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, de- positata il 10/06/2020;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 34908/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 08/07/2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO; Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DECLARATORIA DI USUCAPI- ONE: l'unico motivo si risolve in una censura di merito relativa all'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove ac- quisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il pos- sesso ad usucapionem), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA cui ricorso 23032-2020 proposto da: CUCCU LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Ca- vour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresen- tato e difeso dall'avvocato Marco Aste; - Ricorrente - contro SARD - INVEST A.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza d'Ara Coeli n. 1, presso lo studio degli avvocati Mario Romita e Antonio Cosimo Cuppone, che la rappresentano e difendono; - Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, de- positata il 10/06/2020;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 08/07/2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO; Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DECLARATORIA DI USUCAPI- ONE: l'unico motivo si risolve in una censura di merito relativa all'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove ac- quisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il pos- sesso ad usucapionem), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez.
Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impug- nata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, control- larne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risul- tanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versa- mento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al pagamento, in favore della parte controricorrente, del- le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 -2- (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 8 luglio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA , og91, 1 7 NOV 2