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Ordinanza — n. 34907/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding municipal traffic fine collection procedure validity under transitional laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34907/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the appeal against the traffic fine enforcement order. The appellant argued that the 1910 Royal Decree procedure was invalid due to the abrogation of a specific article in the 2007 decree, but the court found this abrogation had not taken effect at the time of the enforcement. Consequently, the court ruled that the municipality retained the power to use the 1910 procedure based on the transitional provisions of the 2011 and 2012 decrees.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 2, d.l. 248/2007; Art. 7, comma 2, lett. gg-septies, d.l. 70/2011; Art. 29, comma 5-bis, d.l. 216/2011; Art. 5, comma 8-bis, d.l. 16/2012: The abrogation of the provision allowing the Royal Decree 639/1910 procedure for traffic fines did not take effect due to subsequent legislative delays, preserving the municipality's power to enforce such fines.

Parole chiave

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municipal traffic fines Royal Decree 639/1910 procedural inadmissibility transitional provisions enforcement order validity opposizione al precetto esecutivo impugnazione di decisioni amministrative opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 2, d.l. 248/2007
639 del 1910, nonostante l’abrogazione dell’art. 36, comma 2, d.l.
Art. 7, comma 2, lett. gg-septies, d.l. 70/2011
248 del 2007 ad opera dell’art. 7, comma 2, lett.gg-septies, d.l.
Art. 29, comma 5-bis, d.l. 216/2011
106, con l'efficacia stabilita dall'art. 29, comma 5- bis, D.L.
Art. 5, comma 8-bis, d.l. 16/2012
70/2011, come sostituito dall'art. 5, comma 8 Numero sezionale 9512/2021Numero di raccolta generale 34907/2021-bis, D.L.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è manifestamente infondata in quanto il comma 2 dell’art.

Giurisprudenza citata

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Ord. n. 22710 del 2017
In senso conforme Ord. n. 22710 del 2017: Ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al r.d.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26458-2020 proposto da: STELLA RENATO, elettivamente domiciliato in Rovigo, via All’Ara n.8, presso lo studio dell’avv.to FRANCO MODENA che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE CORBOLA, elettivamente domiciliato in Ardia (RO) Corso Vittorio Emanuele II 99, presso lo studio dell’avv.to LUCA AZZANO CANTARUTTI che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 493/2020 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26458/2020 RILEVATO CHE: Numero sezionale 9512/2021Numero di raccolta generale 34907/2021 1. Renato Stella ha proposto ricorso per la cassazione della Data pubblicazione 17/11/2021 sentenza del Tribunale di Rovigo di rigetto dell’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Rovigo che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazioni del codice della strada.

2. Il Comune di Corbola si è costituito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

4. Renato Stella in prossimità dell’udienza ha presentato memoria con la quale afferma di condividere la proposta del relatore, salvo che sotto il profilo della manifesta infondatezza e, pertanto, chiede che le spese siano compensate. CONSIDERATO CHE:

1. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile la procedura di ingiunzione ex regio decreto n. 639 del 1910, nonostante l’abrogazione dell’art. 36, comma 2, d.l. 248 del 2007 ad opera dell’art. 7, comma 2, lett.gg-septies, d.l. n.70 del 2011.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è manifestamente infondata in quanto il comma 2 dell’art. 36 sopra citato era stato abrogato dall'art. 7, comma 2, lett. gg-septies), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, con l'efficacia stabilita dall'art. 29, comma 5- bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14; successivamente, la nuova formulazione del suddetto art. 7, comma 2, lett. gg-septies), n. F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26458/2020 3), D.L. 70/2011, come sostituito dall'art. 5, comma 8 Numero sezionale 9512/2021Numero di raccolta generale 34907/2021-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile Data pubblicazione 17/11/2021 2012, n. 44 non ha più previsto tale abrogazione.

Pertanto, alla data dell’ordinanza ingiunzione in esame, certamente il Comune aveva il potere di agire ex regio decreto n.639 del 1910 in presenza dei presupposti previsti dal citato art.

32. In senso conforme Ord. n. 22710 del 2017: Ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al r.d. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 44 del 1997, essendo tale affidamento consentito dall’art. 4, comma 2 sexies, del d.l. n. 209 del 2002, del quale non è intervenuta l’abrogazione - pure inizialmente disposta dall’art. 7, comma 2, del d.l. n. 70 del 2011, conv. con mod. nella l. n. 106 del 2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore sulla sussistenza del potere di agire ex r. decreto n.639 del 1910, come peraltro lo stesso ricorrente riconosce nella memoria depositata dopo la proposta.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione3 di 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26458/2020 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente Numero sezionale 9512/2021Numero di raccolta generale 34907/2021 al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Data pubblicazione 17/11/2021 controricorrente che liquida in euro 800 più euro 200 per esborsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A