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Ordinanza — n. 34906/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal by absent defendant, requiring re-proposal of absorbed claims under Art. 346 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34906/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the lower court's rejection of the appeal filed by the absent defendant, Marzo Palmira. The Prefettura argued that the defendant failed to re-propose claims previously absorbed by the first-instance judge, citing Article 346 of the Civil Procedure Code. The Court ruled that the defendant must re-propose such claims to avoid a presumption of waiver, thereby overturning the lower decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 346 c.p.c.; The defendant, even if absent in the appeal, must re-propose claims absorbed in the first instance to avoid a presumption of waiver, ensuring parity between appellant and appellee.

Parole chiave

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Article 346 Civil Procedure Code absent defendant appeal absorbed claims re-proposal presumption of waiver parity of parties appeal principio di celerità giudizio sul merito della causa opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 346 c.p.c.
civ.: Il motivo appare manifestamente fondato essendo onere della parte appellata riproporre le domande dichiarate assorbite ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo appare manifestamente fondato essendo onere della parte appellata riproporre le domande dichiarate assorbite ai sensi dell’art.
L. n. 353 del 1990
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo appare manifestamente fondato essendo onere della parte appellata riproporre le domande dichiarate assorbite ai sensi dell’art.
art. 346 c.p
civ.: Il motivo appare manifestamente fondato essendo onere della parte appellata riproporre le domande dichiarate assorbite ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
art. 343 c.p
art. 346 cod. proc. civ
civ.: Il motivo appare manifestamente fondato essendo onere della parte appellata riproporre le domande dichiarate assorbite ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sent. n. 7940 del 2019
le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado (Sez. U, Sent. n. 7940 del 2019).
Sez. 3, Sent. n. 28454 del 2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26561-2020 proposto da: PREFETTURA BRINDISI, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MARZO PALMIRA - intimata - avverso la sentenza n. 211/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. La Prefettura di Brindisi ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi di rigetto di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di accoglimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione.

2. Marzo Palmira è rimasta intimata. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26561/2020 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391 Numero sezionale 9513/2021Numero di raccolta generale 34906/2021-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta Data pubblicazione 17/11/2021 fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Brindisi nella parte in cui ha rigettato l’appello, ritenendo fondato un motivo dell’originaria opposizione che il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbito e che non era stato riproposto ex art. 346 dalla parte appellata, rimasta contumace in grado di appello.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo appare manifestamente fondato essendo onere della parte appellata riproporre le domande dichiarate assorbite ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado (Sez. U, Sent. n. 7940 del 2019).

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, dalla memoria depositata dai ricorrenti, infatti, non emergono nuove o diverse F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26561/2020 argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione.Numero sezionale 9513/2021Numero di raccolta generale 34906/2021 Deve inoltre richiamarsi anche il seguente principio di diritto:

Data pubblicazione 17/11/2021 «Il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole» (Sez. 3, Sent. n. 28454 del 2013).

4. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3