Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to double conformity and failure to join parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the condominium's appeal inadmissible, ordering them to pay the opposing party's legal costs. The court rejected the claim that the construction company should have been joined to the appeal, ruling that the distinct causes of action did not create an inseparable link. Furthermore, the court dismissed the argument regarding an omitted fact because the appellate court had already confirmed the first-instance decision, rendering the new argument inadmissible under the principle of double conformity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.; Art. 348 ter cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the appellate court confirms the first-instance decision (double conformity), excluding the deducibility of new facts under Art. 360 n. 5, and parties need not be joined when causes are distinct.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29198-2020 proposto da: CONDOMINIO VIA DEI CALAFATI 5A/5B , in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO PANICHELLI; - ricorrente- contro TAGLIATTI PATRIZIA, in qualità di figlia ed unica erede di RINALDO TAGLIATTI, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA SCIARRA; controricorrente- avverso la sentenza n. 170/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il condominio di via dei Calafati nn. 5A/5B in Viterbo ha proposto ricorso, affidato 9ue motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Viterbo del 5. 2. 2020, che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado che lo aveva condannato al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento del condomino Tagliatti Rinaldo nel corso dei lavori sull'edificio condominiale eseguiti, su incarico del condominio, dalla s.r.l. Edil Siba; Tagliatti Patrizia, quale unica erede di Tagliatti Rinaldo ha notificato controricorso e depositato successiva memoria, con cui ha tra l'altro dichiarato di rinunciare all'eccezione di inammissibilità del ricorso per errata indicazione del soggetto passivo; considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 331 cod. proc. civ., per non avere partecipato nel giudizio di appello anche la s.r.l.
Edil Siba, nei cui confronti il Tribunale avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio; il motivo è manifestamente infondato perché, premesso che l'azione di risarcimento del danno del Tagliatti era stata proposta nei confronti della società Edil Siba quale esecutrice dei lavori e nei confronti del condominio per responsabilità da cose custodia, la situazione dedotta in giudizio non dava luogo ad una causa inscindibile, fenomeno che non si rinviene nei casi di obbligazioni solidali passive, le quali non fanno sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure sotto il profilo di dipendenza di cause, ma rapporti distinti ( Cass. n. 20860 del 2018;
Cass. n. 18831 del 2016 ); il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla circostanza che la ditta appaltatrice Edil Siba si era offerta di ritinteggiare i soffitti dell'immobile del Tagliatti rimasti danneggiati e che questi aveva rifiutato l'intervento non denunziando l'accaduto al condominio e lasciando trascorrere un notevole lasso di tempo; la censura è inammissibile, ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. - applicabile a questo giudizio essendo stato l'appello introdotto nel 2015 - che esclude la deducibilità del motivo di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ); il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n.1) cod. proc. civ, con conseguente condanna del condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del condominio ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore di ciascun controricorrente. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. osì deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021