Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34892/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34892/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34892/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1989-2020 proposto da: MENEGHELLO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI n. 15, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PASCUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE VOLTOLINA - ricorrente - contro BIOEDIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO - intimata - avverso la sentenza n. 2293/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA n?) Con atto di citazione notificato il 4.3.2009 Bioedil S.n.c. evocava in giudizio Rossella S.a.s. innanzi il Tribunale di Padova, esponendo che la convenuta si era impegnata a pagare ad essa attrice la somma di C 20.000 oltre iva nel momento in cui avesse alienato l'ultima porzione immobiliare compresa nel complesso residenziale sito in Ronchi del Volo (PD), oggetto del contratto sottoscritto tra le parti in data 2.8.2007, che, verificatasi la predetta condizione, il pagamento non era stato eseguito; che, pertanto, Rosella S.a.s. doveva essere dichiarata inadempiente al predetto contratto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 34892/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La censura è inammissibile: la sentenza afferma che Rossella sas avrebbe "... eccepito solamente nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'assenta carenza di prova circa la prestazione dei suddetti servizi commerciali, senza peraltro mettere in discussione, neppure in tale sede, l'avvenuta vendita dell'ultima porzione immobiliare relativa al complesso residenziale di cui trattasi" (cfr. pag. 11). Tale passaggio della motivazione non è specificamente attinto dal motivo di ricorso, con il quale il ricorrente non deduce di aver sollevato la contestazione di cui si discute prima del momento processuale individuato dal giudice di merito.

Parole chiave

Generato dall'IA
obbligo di versamento supplementare del socio credito di contributi obbligo di restituzione responsabilità dell'azionista condanna al pagamento pecuniario canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1989-2020 proposto da: MENEGHELLO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI n. 15, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PASCUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE VOLTOLINA - ricorrente - contro BIOEDIL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO - intimata - avverso la sentenza n. 2293/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA n?) Con atto di citazione notificato il 4.3.2009 Bioedil S.n.c. evocava in giudizio Rossella S.a.s. innanzi il Tribunale di Padova, esponendo che la convenuta si era impegnata a pagare ad essa attrice la somma di C 20.000 oltre iva nel momento in cui avesse alienato l'ultima porzione immobiliare compresa nel complesso residenziale sito in Ronchi del Volo (PD), oggetto del contratto sottoscritto tra le parti in data 2.8.2007, che, verificatasi la predetta condizione, il pagamento non era stato eseguito; che, pertanto, Rosella S.a.s. doveva essere dichiarata inadempiente al predetto contratto.

Su tali premesse, l'attrice invocava la condanna della società convenuta al pagamento della somma di C 20.000 oltre interessi ed accessori. Si costituiva in giudizio Rossella S.a.s., resistendo alla domanda ed eccependo che la scrittura del 2.8.2007, contenente -inter alla- anche l'impegno dei soci di Rossella S.a.s. a cedere le quote della predetta società, era stata adempiuta con l'atto di cessione delle quote del 9.8.2007, nel quale la clausola relativa all'obbligo di pagamento della somma di C 20.000 non era stata riprodotta. Con sentenza n. 2046/2013 il Tribunale rigettava la domanda, condannando Bioedil S.n.c. alle spese del grado.

Interponeva appello avverso detta decisione Bioedil S.n.c. e si costituiva in seconde cure, con atto di intervento volontario in giudizio, Meneghello Nicola, già socio accomandatario della ormai cessata Rossella S.a.s., eccependo in primis l'inammissibilità del gravame, a fronte della cancellazione della società appellata dal registro delle imprese, ed in subordine resistendo all'impugnazione. Con la sentenza impugnata, n. 2293/2019, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame, condannando Ric. 2020 n. 01989 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -2- Menegello Nicola al pagamento in favore di Bioedil S.n.c. della somma di C 20.000 oltre iva ed interessi dalla domanda al saldo, nonché delle spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Meneghello Nicola, affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380 -BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 2046/2013 del Tribunale di Padova, ha condannato Meneghello Nicola, intervenuto nel corso del giudizio di secondo grado in qualità di socio illimitatamente responsabile di Rossella Sas, al pagamento in favore di Bioedil Sri della somma di C 20.000 oltre iva, nonché alle spese del doppio grado.

La Corte lagunare ha in particolare ritenuto che Rossella Sas non avesse specificamente contestato, in prime cure, né la prestazione, da parte di Bioedil Srl, dei servizi commerciali ai quali si riferiva la predetta obbligazione pecuniaria, né l'intervenuta vendita dell'ultima porzione immobiliare facente parte del compendio immobiliare eretto in Ronchi del Volo (PD), circostanza -quest'ultima- alla quale per esplicita clausola contrattuale era condizionato il pagamento della somma di cui anzidetto. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo di essi, il Meneghello lamenta l'erronea applicazione, da parte della Corte di merito, del principio di non contestazione, affermando di non aver contestato soltanto il Ric. 2020 n. 01989 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -3- fatto che tra le parti fosse stato concluso l'accordo di cui è causa, in data 2.8.2007, e che l'ultima unità compresa nel compendio di Ronchi del Volo fosse stata venduta; ma non anche la circostanza che Bioedil avesse svolto le prestazioni di servizi commerciali finalizzati alla vendita delle unità immobiliari alle quali era legato il compenso di C 20.000 di cui alla condanna. Il ricorrente afferma, inoltre, di aver eccepito sin dal primo momento la carenza di legittimazione attiva di Bioedil e di aver sempre sostenuto che legittimati ad agire per il pagamento erano altri soggetti, ed in particolare i signori Meneghello e Grigolon, soci uscenti di Rossella Sas.

La censura è inammissibile: la sentenza afferma che Rossella sas avrebbe "... eccepito solamente nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'assenta carenza di prova circa la prestazione dei suddetti servizi commerciali, senza peraltro mettere in discussione, neppure in tale sede, l'avvenuta vendita dell'ultima porzione immobiliare relativa al complesso residenziale di cui trattasi" (cfr. pag. 11). Tale passaggio della motivazione non è specificamente attinto dal motivo di ricorso, con il quale il ricorrente non deduce di aver sollevato la contestazione di cui si discute prima del momento processuale individuato dal giudice di merito.

Né rileva la circostanza che Rossella Sas abbia contestato la carenza di legittimazione ab initio, poiché in tale eccezione non è logicamente compresa la contestazione dell'effettivo svolgimento della prestazione alla quale si riferisce il pagamento preteso dal creditore. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame, da parte della Corte di Appello, del contratto preliminare di cessione delle quote sociali di Rossella Sas, nonché la mancata esplicitazione del motivo per cui detto atto sarebbe non stato considerato un contratto preliminare, ma un negozio di diversa Ric. 2020 n. 01989 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -4- natura. La censura è inammissibile. Premesso che l'interpretazione del contratto è materia tendenzialmente riservata al giudice di merito, va osservato che la Corte di Appello ha tenuto conto del contratto del 2.8.2007, ed ha ritenuto che con esso le parti stipulanti avessero: (1) da un lato, previsto l'impegno di Meneghello Nicola e Grigolon Paolo, soci di Rossella Snc (poi divenuta Rosella Sas), a cedere all'altra soda Niero Clara le loro quote di partecipazione alla società; impegno poi adempiuto con regolare atto di cessione delle predette quote; (2) dall'altro lato, convenuto che Meneghello e Grigolon avrebbero prestato a favore di Rossella Snc, tramite la Bioedil, servizi commerciali finalizzati alla vendita degli immobili di proprietà della prima società, a fronte del corrispettivo di C 20.000 oltre iva.

La Corte territoriale ha ravvisato l'autonomia dei due rapporti regolati dall'unica convenzione ed ha dunque ritenuto che il contratto di cessione delle quote avesse adempiuto soltanto la prima parte dell'accordo, ma non anche la seconda, in relazione alla quale la pattuizione del 2.8.2007 continuava a spiegare i suoi effetti (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Ne consegue che, nella fattispecie, non si configura alcun omesso esame, né alcun vizio di omessa motivazione, avendo la Corte territoriale chiaramente spiegato i motivi per i quali ha ritenuto che la convenzione del 2.8.2007 non fosse stata superata, quanto al secondo rapporto da essa regolato, dal contratto di cessione delle quote sociali, che aveva definito solamente il primo rapporto, relativo appunto alla progettata cessione delle quote".

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività Ric. 2020 n. 01989 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -5- difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera d