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Ordinanza — n. 34888/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows defense fee claim when client is factually unreachable despite lack of formal declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34888/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court order rejecting a defense fee claim against the state. The lower court required formal judicial proof of the client's unreachability, but the Supreme Court held that factual unreachability alone justifies payment. Consequently, the case was remanded to the Tribunal of Chieti for a new assessment of the client's actual accessibility.

Regesto Legislator

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Art. 117 D.P.R. 115/2002; The defense attorney of record is entitled to fees when the client is factually unreachable, even absent a formal judicial declaration of irreperibility.

Parole chiave

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defense attorney fees factual irreperibility state reimbursement formal declaration requirement remand to tribunal rinuncia a pretese di salario omissione di soccorso arretrati di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 117 D.P.R. 115/2002
Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 117 D.P.R. 115/2002, ai sensi dell'art.
Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
115/2002, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che il ricorrente aveva tentato di contattare l'imputato, notificandogli l'invito ad esperire la procedura di negoziazione assistita, ma che questi era risultato irreperibile.
Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
Art. 82 D.P.R. 115/2002
Art. 116 D.P.R. 115/2002
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 117 D.P.R. 115/2002
Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 117 D.P.R. 115/2002, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24104/2011
115 del 2002 (Cass. n. 24104/2011; Cass.
Cass. n. 30484/2017
24104/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass.
Cass. n. 11720/2019
30484/2017; Cass. n. 11720/2019; Cass.
Cass. n. 22579/2019
11720/2019; Cass. n. 22579/2019; Cass.
Cass. n. 5609/2019
22579/2019; Cass. n. 5609/2019).
Cass. n. 20967/2017
115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass. n. 20967/2017).
Cass. n. 17021/2010
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25363/2019 R.G., proposto da PAGLIARICCI ERNESTO, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Di Boscio, con domicilio eletto in Roma, alla Piazza Melozzo da Forlì n. 9, presso l'avv. Maria Clementina Ruggieri. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l'ordinanza del tribunale di Chieti, depositata in data 17.12.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.

Il tribunale di Chieti ha respinto la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dall'avv. Ernesto Pagliaricci per la difesa d'ufficio svolta in un procedimento penale in favore di Ivano Scioli. La pronuncia è stata confermata dal giudice dell'opposizione, osservando che non era stato adottato un provvedimento formale dichiarativo dell'irreperibilità della parte e non erano state esperite le procedure di recupero del credito. La cassazione dell'ordinanza è chiesta dall'avv. Ernesto Pagliaricci con ricorso basato su un unico motivo. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 117 D.P.R. 115/2002, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che il ricorrente aveva tentato di contattare l'imputato, notificandogli l'invito ad esperire la procedura di negoziazione assistita, ma che questi era risultato irreperibile. In tale situazione, non era necessaria alcuna ulteriore attività, volta al recupero giudiziale del credito, venendo in rilievo la situazione di irreperibilità di fatto. Il motivo è fondato. Nel confermare il provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione avanzata dal ricorrente, il tribunale ha ritenuto decisiva la carenza di un provvedimento espresso dichiarativo dell'irreperibilità dell'assistito, evidenziando che il difensore era tenuto a coltivare le iniziative giudiziali di recupero del compenso professionale.

L'assunto non è condivisibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n. 11720/2019; Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 5609/2019). Tali iniziative di recupero del credito si rendono necessarie ove l'assistito sia tuttavia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate.Più in particolare, nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass. n. 20967/2017).

Inoltre, anche caso in cui sia mancata tale dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato. Anche in tal caso, dunque, le spese restano a carico dell'erario, che ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile. Tale soluzione appare conforme alla ratio che ispira l'art. 117 tugs, norma che peraltro non specifica se la nozione di irreperibilità vada inteso in senso formale o anche in senso sostanziale (Cass.17021/2010).

La pronuncia, avendo dato rilievo alla mancanza di una formale dichiarazione di reperibilità e avendo ritenuto necessario un tentativo serio di recupero del credito a prescindere dalla dedotta irreperibilità di fatto dell'assistito, è incorsa nella violazione denunciata. Competerà al giudice del rinvio verificare se gli elementi addotti dal ricorrente consentissero di ravvisare una condizione effettiva di irreperibilità, tale da sollevare il difensore dall'onere di intraprendere le iniziative di recupero del credito professionale. E' quindi accolto l'unico motivo di ricorso.

L'ordinanza è cassata in relazione accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Chieti, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Chieti, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione s