Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of notification to third party and improper nullity grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was not notified to the third party, Cristina Liberati, and the nullity grounds raised were improper. The appellant argued the lower court erred in applying revocatory action principles, but the Court found the appeal procedurally defective and substantively unsupported by law. Consequently, the appeal was rejected without ordering the integration of the third party's contradictory rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if not notified to a third party whose rights are affected, and nullity grounds must be specific rather than generic complaints about the judge's reasoning.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18677-2020 proposto da: RENZI EUFEMIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO MAZZARELLI e domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, pec: enrico.mazzarelli© pec-avvocatiteramo.it - ricorrente- contro DI SANTE COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO ANTENUCCI e domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, pec: roberto.antenucci@pec-avvocatiteramo.it - con troricorrente- avverso la sentenza n. 1610/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata l' 08/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNA MOSCARINI. FATTI DI CAUSA 1.La società Di Sante Costruzioni s.r.l. convenne la signora Eufemia Renzi e la figlia Cristina Liberati davanti al Tribunale di Chieti chiedendo, sul presupposto di un credito vantato nei confronti della Renzi per C 79.281,75, di voler tutelare le proprie ragioni creditorie per mezzo della revoca ex art. 2901 c.c. di un contratto di compravendita stipulato dalla Renzi in favore della figlia, in data 26/7/2013, avente ad oggetto la proprietà di un immobile sito in Chieti, via Ettore Ianni n.
73. La Renzi, costituendosi in giudizio, chiese il rigetto della domanda assumendo che la cessione non aveva cagionato alcun danno al creditore essendo il credito vantato garantito da ipoteca e che la società Di Sante Costruzioni s.r.l. aveva già promosso analoga azione revocatoria nei confrónti di un trust nel quale la Renzi aveva fatto confluire beni di ingente valore.
2. Il Tribunale adito, con sentenza n..1610 dell'8/10/2019, accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto di compravendita e la Corte d'Appello de L'Aquila, con sentenza n.1610 del 2019, ha rigettato l'appello ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, sussistenti i presupposti soggettivi ed oggettivi dell'azione revocatoria, in assenza di prova, da parte della debitrice, dell'esistenza di altri beni atti ad assicurare la garanzia del credito.
3. Avverso la sentenza Eufemia Renzi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito la società Di Sante Costruzioni s.r.l. con controricorso.
4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.11 ricorso non risulta notificato a Liberati Cristina. Tuttavia, risultando il ricorso prima facie inammissibile per le ragioni appresso indicate, non va ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa (v.
Cass., 8/2/2010 n. 2723; Cass., S.U. 22/3/2010 n. 6826; Cass., ord.21/5/2018 n. 12515). 2.Con l'unico motivo di ricorso - nullità della sentenza "p-r contrasto tra eutOe 2.90 c. violazione e falsa applicazione dell'art. 290" c.cYin rel. Ione all'art. 360, co.• 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente censura la sentenza per "erronea e contraddittoria convinzione" dell'ipotetica configurazione dell'eventus damni e della scientia damni. Ad avviso della ricorrente la Corte di merito avrebbe omesso di valutare la mancanza di alcun pregiudizio per le ragioni del credito in ragione dell'avvenuta iscrizione di ipoteca- giudiziale - da parte della Di Sante Costruzioni s.r.l. -su altri beni immobili di proprietà della Renzi. 2.1 II motivo è palesemente inammissibile. 2.1.1 Esso infatti si risolve nella richiesta di rivalutazione del merito in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e va ad impingere sul terreno esclusivamente riservato al giudice del merito (Cass., 3, n. 27546 del 30/12/2014:
Cass., 1, n. 15257 del 6/8/2004). Peraltro, la sentenza impugnata risulta del tutto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sia quanto all'apprezzamento dell'elemento soggettivo sia quanto a quello oggettivo: sul primo la sentenza ha accertato che l'atto di disposizione, successivo al sorgere del credito - unitamente alla anomalia del prezzo ed al vincolo di parentela esistente tra i contraenti -deponessero per la consapevolezza dei medesimi circa il pregiudizio che l'atto di disposizione arrecava alla garanzia generica del credito; quanto all'eventus damni la sentenza ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il danno sussiste non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore ma anche quando lo stesso determini, come nel caso di specie, una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio tale da determinare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Ha pure evidenziato che quello di cui si discute in causa era l'unico bene immobile della Renzi libero da ipoteche e che quest'ultima non avrebbe offerto la prova del valore effettivo (al netto delle iscrizioni ipotecarie) degli altri immobili che, a suo avviso, assicurerebbero la garanzia del credito in questione. 2.1.2 Inoltre, deve rilevarsi che il mezzo all'esame è inammissibile anche in relazione alle censure ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. (v. ricorso a pag.
4) in quanto, da una parte, si limita a lamentare una generica "erronea e contraddittoria convinzione" sulla esistenza dei presupposti per la revocatoria e una "contraddittorietà della motivazione", censure non più prospettabili alla luce della formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis; dall'altra, lamenta l'omessa valutazione, da parte del Giudice del merito, dell'iscrizione di ipoteche giudiziali su immobili di sua proprietà effettuata dalle controparti, circostanza, invece, tenuta in conto dalla Corte d'Appello (v. sentenza impugnata p. 5). Né, peraltro, il motivo si correla con la ratio decidendi espressa al riguardo dalla Corte di merito. Conclusivamente la Corte dichiara il ricorso inammissibile e, in base al principio della soccombenza, condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. "raddoppio" del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 6000, oltre C 200 per esborsi, accessori di legge e spese forfetarie al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art.
13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della