Court allows partial appeal against bankruptcy trustee fee, ordering recalculation of supplementary compensation on debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Eleonora Di Nora's appeal against the Caltagirone Tribunal's €1,200 fee award for her role as bankruptcy trustee. While the court found the decision well-motivated regarding the trustee's limited duties, it ruled that the tribunal failed to apply the mandatory supplementary compensation percentage on the verified debt as required by the relevant ministerial decree. Consequently, the judgment was quashed in part and remitted to the lower court for a new calculation incorporating the correct statutory criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 D.M. 30/2012; Art. 3 D.M. 30/2012: The bankruptcy trustee's remuneration must be calculated by applying the statutory percentages on both the active and passive assets, with the minimum guaranteed sum serving only as a floor when the calculated amount falls below it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. y074;72021 R.G., proposto da DI NORA ELEONORA, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Santuccio, con domicilio eletto in Roma, alla via Cesare Baronio n. 50, presso l'avv. Raffaele Lauretta. -RICORRENTE- contro CURATELA DEL FALL.TO NUOVA POERIO S.R.L., in persona del Curatore p.t.. -INTIMATO- avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltagirone, depositata in data 2.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.
L'avv. Eleonora Di Nora ha adito il tribunale di Caltagirone, chiedendo la liquidazione del compenso per aver ricoperto la carica di curatore del fallimento Nuova Poerio s.r.I.. Il tribunale ha liquidato l'importo di € 1200,00 complessivi, dando atto che la ricorrente era stata nominata dopo le operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo e al solo fine di procedere alla chiusura della procedura concorsuale e alla predisposizione del riparto finale. La cassazione del decreto è chiesta dall'avv. Eleonora Di Nora con ricorso basato su un unico motivo.
La Curatela del fall.to Nuova Poerio s.r.l. è rimasta intimata. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 32, 39 L.F., 132, comma secondo, n. 4 c.p.c., 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che il Tribunale abbia liquidato l'importo di € 1200,00, senza indicare in motivazione i criteri adottati, l'importo dell'attivo e del passivo e senza riconoscere il compenso supplementare calcolato sul passivo fallimentare. Il motivo è fondato. Il decreto ha esplicitamente posto in rilievo che la ricorrente era subentrata ad altro curatore nella fase conclusiva della procedura, dopo la realizzazione dell'attivo e l'accertamento del passivo, dovendo essenzialmente svolgere le attività funzionali alla chiusura del fallimento, precisando che il secondo curatore non aveva realizzato sopravvenienze attive.
Il tribunale ha ritenuto congruo l'importo di € 1200,00 - superiore ai minimi ex art. 4 D.M. 30/2012- previa decurtazione della somma attribuita al coadiutore, pari al 10% della somma complessivamente dovuta ai due curatori succedutisi nella carica. Non sussiste - quindi - il denunciato vizio di motivazione, essendo evidenziati la complessità delle attività svolte, lo sforzo profuso e l'impegno richiesto al professionista, tenendo conto delle attività svolte dal precedente curatore, in adesione ai parametri di cui al citato art. 3, d.m. 30/2012 e con chiara e logica esposizione delle ragioni della decisione.
Va invece rilevato che il tribunale - nell'effettuare la liquidazione - non ha preso a base di calcolo entrambi i criteri stabiliti dall'art. 1 D.M. 30/2012, omettendo di attribuire il compenso supplementare sul passivo previsto dal comma secondo della disposizione. Questa Corte, sia pure con riferimento alla previsione dell'art. 1 D.M. 570/1992, ha già precisato che il compenso del curatore va determinato, in forza dei criteri di cui al citato d.m., applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell'organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo (cfr.
Cass. 20111/2015, 19339/2013). Il medesimo principio può ritenersi valido anche nella vigenza dell'art. 3 D.M. 30/2012, disposizione che, con formula analoga a quella previgente, dispone attualmente che, oltre al compenso di cui al comma primo, al curatore è corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra. E' - per tali ragioni- accolto, nei limiti di cui in motivazione, l'unico motivo di ricorso. Il decreto impugnato è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Caltagirone, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l'unico motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rimette la causa al tribunale di Caltagirone, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seco