Ordinanza — n. 34770/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 25369-2020 proposto da: PROSPERINI ALBERTO avv.to , elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA N. 80, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro COMUNE DI MONTEFIASCONE , EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 1823/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34770/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013 ), non censurabile nel giudizio di cassazione se non per manifesta erroneità o illogicità, vizi che nella specie non sono ravvisabili; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n.1) cod. proc. civ, nulla disponendosi sulle spese del giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25369-2020 proposto da: PROSPERINI ALBERTO avv.to , elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA N. 80, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro COMUNE DI MONTEFIASCONE , EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 1823/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIO BERTUZZI. Rilevato che: Prosperini Alberto ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1823 del 28. 1. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 4 comma 1, d.l. n. 119 del 2018, l'estinzione del credito vantato da Equitalia Riscossioni a mezzo di cartella di pagamento seguita a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disponendo la compensazione delle spese di lite; il comune di Montefiascone, Equitalia Servizi di Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto attività difensiva; il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con un unico motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, cod. proc. civ., censura la statuizione di compensazione delle spese di giudizio, assumendo che, essendo venute meno, a seguito del condono previsto dall'art. 4 d.l. n. 119 del 2018, le ragioni del contendere per estinzione della pretesa creditoria, il giudicante avrebbe dovuto, per il principio della c.d. soccombenza virtuale, esaminare la fondatezza dei motivi dell'opposizione da lui proposta e quindi provvedere di conseguenza sulle spese; il mezzo appare infondato, avendo il giudice a quo adottato la statuizione impugnata non quale effetto automatico della intervenuta estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ma motivandola, " in ragione della eccezionalità della definizione per via legislativa sopravvenuta in pendenza del giudizio di appello della lite"; la ricorrenza delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali costituisce una valutazione rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito ( Cass. n. 26912 del 2020;
Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013 ), non censurabile nel giudizio di cassazione se non per manifesta erroneità o illogicità, vizi che nella specie non sono ravvisabili; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n.1) cod. proc. civ, nulla disponendosi sulle spese del giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021. i i Giov n i Lombar o DEPOSITATO IN CA