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Ordinanza — n. 34763/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming no trial occurred, ruling only cost recalculation happened without new defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34763/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the calculation of legal fees for the investigative phase. The appellant argued that the appellate court's decision excluded this phase's compensation, citing past rulings where mere trial legitimized fees. However, the court found no new trial occurred, as the appellate judge was solely tasked with recalculating costs without hearing the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ.; 2233, co. 2, cod. civ.: An appeal alleging the exclusion of fees for a trial phase is inadmissible if the lower court merely recalculated costs without conducting a new trial or hearing the opposing party.

Parole chiave

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legal fees calculation investigative phase trial legitimacy cost recalculation inadmissible appeal no new trial appellate review recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 2233, co. 2, cod. civ.
art. 91 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 14483/2021, 21743/2019
dd. mm. nn. 55/2014 e 37/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5448-2021 proposto da: COLONNA WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 801844()587; - intimati - avverso il decreto n. 419/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d'appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, dopo che questa Corte aveva cassato il precedente provvedimento di merito emesso in materia d'equa riparazione in favore di Walter Colonna, in punto di liquidazione delle spese, per violazione del minimo tariffario, per quel che qui rileva, escludeva essere da computare la fase istruttoria; ritenuto che avverso la decisione il Colonna propone ricorso sulla base d'unitaria censura e che il Ministero è rimasto intimato; che con l'esposta doglianza il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., 2233, co. 2, cod. civ. e dei dd. mm. nn. 55/2014 e 37/2018, per avere la Corte locale escluso liquidazione di compenso per la fase di istruttoria e trattazione; considerato che il Collegio, dissentendo dalla proposta del relatore, reputa che il ricorso non superi il vaglio d'ammissibilità per le ragioni che seguono: - pur vero che questa Corte ha in passato affermato che anche in assenza d'istruttoria probatoria la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase (cfr.

Cass. nn. 14483/2021, 21743/2019), tuttavia, nel caso in esame deve escludersi che si sia fatto luogo a effettiva nuova trattazione in sede di rinvio, stante che il Giudice di questo, fermo tutto il resto, era chiamato esclusivamente al ricomputo delle spese, di talché l'ipotesi prospettata non è sussumibile nella fattispecie legale evocata; considerato che non v'è luogo a statuizione sulle spese non avendo la controparte svolto difese;

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 05448 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 8 luglio 2021. -Presi (Luigi Gi4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi i 6 , NOV 2021 IL CANCELLIERE E PER