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Ordinanza — n. 34761/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy delay compensation, ruling duration starts from admission decree date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34761/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Ministry of Justice's appeal against the Court of Appeal's decision regarding bankruptcy delay compensation. The lower court had incorrectly calculated the delay period starting from the creditor's request for admission to the bankruptcy estate rather than the official decree of admission. The court ruled that the delay only begins to affect creditors once they are formally admitted to the bankruptcy estate, establishing a settled legal principle. Consequently, the appealed decision was quashed and remanded for recalculation based on the correct starting date.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 2bis, 1. n. 89/2001; Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: The period for calculating reasonable delay in bankruptcy proceedings for admitted creditors commences from the bankruptcy admission decree, not the request for admission.

Parole chiave

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bankruptcy delay compensation reasonable duration calculation admission to bankruptcy estate creditor rights protection procedural timeline determination ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 2bis, 1. n. 89/2001
Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
89/2001, in relazione all'art. 360, n.
Art. 97, 101 e 99 1. fall.
Art. 113 1. fall.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7864, 29/03/2018, Rv. 648001
Cass. nn. 964/2019, 25679/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 3673-2021 proposto da: MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro CIMA SRL; - intimata - avverso il decreto n. cronol. 4783/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 28/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d'appello di Bologna, decidendo in sede di opposizione, determinò l'indennizzo, in favore della s.r.l.

Cima, per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare, facendo decorrere la durata del processo dalla data di deposito dell'istanza d'ammissione al passivo del credito, invece che dalla data del provvedimento di ammissione al passivo, siccome aveva opinato il Consigliere di quella Corte, con il provvedimento monocratico; ritenuto che avverso la decisione collegiale il Ministero della Giustizia propone ricorso sulla base d'unitaria censura e che la controparte resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria; considerato che il Collegio condivide la proposta del relatore, con la quale si è precisato che <<la doglianza, con la quale si enunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, co. 2bis, 1. n. 89/2001, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., è manifestamente fondato, tenuto conto dell'orientamento ormai consolidatosi in sede di legittimità, a tenore del quale il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione, in via tempestiva o tardiva (artt. 97, 101 e 99 1. fall.), poiché solo da questo momento i medesimi creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma dell'art. 113 1. fall., i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero raccoglimento dell'opposizione con decreto non ancora Ric. 2021 n. 03673 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -2- definitivo (Sez. 2, n. 7864, 29/03/2018, Rv„ 648001; conf., Cass. nn. 964/2019, 25679/2018)»; che non emergono convincenti ragioni per rivedere il principio di diritto sopra riportato; che, cassato il provvedimento impugnato, il Giudice del rinvio, in applicazione dell'enunciato principio, verificherà l'epoca d'ammissione al passivo del credito, che, con il controricorso, si afferma assai prossimo al deposito dell'istanza d'ammissione, tanto da rendere ininfluente lo iato; inoltre, il predetto Giudice regolerà le spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 8 luglio 2021. esid te ‘\, mbardo) DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 6 NOV 2021