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Ordinanza — n. 34674/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing after statutory deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34674/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline. The appellant argued for the return of agricultural machinery, but the lower court rejected the claim due to insufficient documentation. The Supreme Court ruled that the appeal was untimely because the notification of the contested judgment had been made available to the appellant's lawyer, triggering the short appeal period which had already expired.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline, even if the notification of the contested judgment is subsequently produced by the opposing party.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline late filing notification availability contributo unificato restituzione del termine scaduto pagamento degli arretrati impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
10648/2017, a mente della quale deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
Art. 1 bis, Art. 13, D.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 10648/2017
Cass. S.U. n. 10648/2017, a mente della quale deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17248-2019 proposto da: MONTAGNA LORENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDO REATO CIPRIANO, ROSALBA BIMONTE e PIETRO SALIERNO giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MONTAGNA MARIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUVERETO 324, presso lo studio dell'avvocato ROSANNA RUSSO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROCCO BRUNO e GERARDA PENNELLA giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5030/2018 della CORTE di APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie depositate dal ricorrente; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 5030 del 7 novembre 2018 ha rigettato l'appello proposto da Montagna Lorenzo avverso la sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi che aveva respinto la domanda dell'appellante avverso il fratello Montagna Mario volta alla restituzione di macchinari agricoli ed al rendiconto dei frutti percepiti per l'uso e la detenzione dei macchinari, con il rigetto altresì della domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto.

I giudici di appello ritenevano che effettivamente la documentazione versata in atti e suscettibile di essere esaminata, in quanto tempestivamente prodotta, non comprovava che il trattore e gli altri macchinari appartenessero all'appellante, e ciò anche alla luce della sommaria descrizione dei beni compiuta in citazione che non ne consentiva una compiuta identificazione. Per la cassazione di questa sentenza, Montagna Lorenzo ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. Montagna Mario ha resistito con controricorso. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

In tal senso appare fondata l'eccezione sollevata sul punto dal controricorrente che ha evidenziato che la sentenza oggetto di impugnazione è stata notificata a mezzo pec all'avv. Rosalba Bimonte, difensore in grado di appello del ricorrente, in data 12 novembre 2018, con la conseguenza che il termine breve per la proposizione del ricorso veniva a scadere in data 11/1/2019, palesandosi per l'effetto tardiva la notifica del ricorso avvenuta solo in data 07/05/2019. La presenza nella produzione di parte controricorrente della sentenza notificata, il che esclude che possa pervenirsi alla Ric. 2019 n. 15465 sez.

M2 - ud. 01-07-2021-2- declaratoria di improcedibilità del ricorso, per non avere il ricorrente dato atto dell'avvenuta notifica della sentenza né prodotto la stessa con la relazione di notifica (cfr. Cass. S.U. n. 10648/2017, a mente della quale deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio), evidenzia quindi la tardività dell'impugnazione, dovendosene quindi dichiarare l'inammissibilità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi C 600,00, di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed Ric. 2019 n. 15465 sez. M2 - ud. 01-07-2021-3- accessori di legge, con attribuzione agi avvocati Rocco Bruno e Gerarda Pennella; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 01 luglio 2021 Il Presidente