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Ordinanza — n. 34670/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax collection notice, ruling short prescription period does not convert to ten-year term without final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34670/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Aldo Zecchin's appeal against a lower court judgment that upheld a tax collection notice. Zecchin argued the ten-year prescription period had not expired, while the lower court relied on a 2007 notification date to interrupt the statute of limitations. The Supreme Court rejected this, holding that the expiration of the short opposition period for tax debts does not automatically convert the limitation period to the ordinary ten years unless a final judicial title exists.

Regesto Legislator

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Art. 2953 c.c.; Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.: The expiration of the mandatory period to oppose or appeal a tax collection act does not convert the short limitation period into the ordinary ten-year term unless a final judicial title has become definitive.

Parole chiave

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prescription period conversion tax collection notices statute of limitations final judicial title opposition period expiration opposizione tardiva durata dell'infrazione notificazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2953 c.c.
07720070010700604000, non è intervenuta alcuna sentenza passata in giudicato, cosicché non trova applicazione il disposto dell'art. 2953 cod.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
07720070010700604000, e sino al 25.6.2016, dì di notifica dell'intimazione di pagamento, non è intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione - è sufficiente reiterare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte.
Art. 384, 1° co. cod. proc. civ.
All'enunciazione - in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod.
Art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002
Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co.
Art. 13, 10 co. bis, d.p.r. n. 115/2002
Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 10 co.
art. 113 cod. proc. civ
la violazione o falsa applicazione dell'art. 113 cod. proc. civ.
artt. 2946 cod. civ
e del combinato disposto degli artt. 2946 cod. civ., 209 c.d.s.
art. 2953 cod. civ
07720070010700604000, non è intervenuta alcuna sentenza passata in giudicato, cosicché non trova applicazione il disposto dell'art. 2953 cod. civ.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
07720070010700604000, e sino al 25.6.2016, dì di notifica dell'intimazione di pagamento, non è intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione - è sufficiente reiterare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte.
art. 2953 c.c
07720070010700604000, non è intervenuta alcuna sentenza passata in giudicato, cosicché non trova applicazione il disposto dell'art. 2953 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. 17.11.2016, n. 23397
Cass. sez. un. 17.11.2016, n. 23397 (Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 36707 - 2019 R.G. proposto da: ZECCHIN ALDO - c.f. ZCCLDA61R15C964U - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato Federico Tibaldo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Ferrari, n. 11, presso lo studio dell'avvocato Gennaro Esibizione. RICORRENTE contro AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE INTIMATA e PREFETTURA di PADOVA, in persona del prefetto pro tempore. INTIMATA e COMUNE di PADOVA, in persona del sindaco pro tempore. INTIMATO COMUNE di PIOVE di SACCO, in persona del sindaco pro tempore.

INTIMATO avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1051/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'I. luglio 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso al Giudice di Pace di Padova Aldo Zecchin proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento ex art. 50, 2° co., d.p.r. n. 602/1973 n. 077 2016 90012188873/000 notificatagli il 25.6.2016 su iniziativa di "Equitalia Nord", intimazione correlata a cartelle di pagamento emesse per la riscossione di importi pretesi dal Comune di Padova, dal Comune di Piove di Sacco e dalla Prefettura di Padova a titolo di sanzioni amministrative per violazioni di cui al codice della strada.

Deduceva che gli importi di cui alle cartelle di pagamento non erano dovuti in dipendenza dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione. Chiedeva dichiararsi non dovute le somme di cui all'intimazione opposta.

2. Con sentenza n. 687/2017 il giudice di pace accoglieva l'opposizione e dichiarava l'intervenuta estinzione delle pretese di cui all'intimazione opposta in dipendenza del decorso del termine quinquennale di prescrizione.

3. Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Resisteva Aldo Zecchin. Si costituiva la Prefettura di Padova. Si costituiva il Comune di Padova. Non si costituiva il Comune di Piove di Sacco.

4. Con sentenza n. 1051/2019 il Tribunale di Padova accoglieva l'appello limitatamente alla cartella n. 07720070010700604000, cartella con riferimento alla quale rigettava l'opposizione esperita in prime cure da Aldo Zecchin; dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle ulteriori cartelle di pagamento; condannava - limitatamente alla cartella n. 07720070010700604000 - Aldo Zecchin a rimborsare alle parti costituite le spese del doppio grado. Reputava il tribunale che la cartella n. 07720070010700604000 era stata notificata il 17.11.2007 con susseguente interruzione del termine di prescrizione; che alla data di proposizione, in prime cure, dell'opposizione non era ancora decorso l'ordinario termine decennale di prescrizione applicabile al caso di specie. Reputava segnatamente che con riferimento ai crediti iscritti a ruolo si era in presenza di un titolo esecutivo in relazione al quale è operante l'ordinario termine decennale di prescrizione dell'azione esecutiva.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Aldo Zecchin; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha svolto difese. Del pari non hanno svolto difese la Prefettura di Padova, il Comune di Padova ed il Comune di Piove di Sacco.

6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 113 cod. proc. civ. e del combinato disposto degli artt. 2946 cod. civ., 209 c.d.s. e 28 della legge n. 689/1981. Deduce che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie è quello quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, puntualmente richiamato dall'art. 209 c.d.s. Deduce segnatamente che, nel caso di specie, con riferimento alla sanzione pecuniaria per infrazione al codice della strada portata dalla cartella n. 07720070010700604000, non è intervenuta alcuna sentenza passata in giudicato, cosicché non trova applicazione il disposto dell'art. 2953 cod. civ. Deduce quindi che a far data dal 17.11.2007, dì di notifica della cartella n. 07720070010700604000, e sino al 25.6.2016, dì di notifica dell'intimazione di pagamento, non è intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia - subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo - la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Deduce che ben avrebbe dovuto il tribunale far luogo alla compensazione delle spese pur con riferimento alla cartella n. 07720070010700604000. Deduce che le spese sono state liquidate in misura esorbitante.

9. Si premette che il ricorrente ha provveduto alla rinnovazione della notifica del ricorso all'uopo disposta. Si premette altresì che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. /64-4 Dunque il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo motivo.

10. Il tribunale, al di là del rilievo per cui la cartella n. 07720070010700604000 era stata notificata il 17.11.2007, non ha dato atto, con riferimento alla sanzione pecuniaria per infrazione al codice della strada portata dalla cartella anzidetta, che è intervenuta sentenza passata in giudicato.

11. Su tale scorta - a fronte del rilievo, fuor di contestazione, dei ricorrente secondo cui a far data dal 17.11.2007, dì di notifica della cartella n. 07720070010700604000, e sino al 25.6.2016, dì di notifica dell'intimazione di pagamento, non è intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione - è sufficiente reiterare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte. Ovvero l'insegnamento a tenor del quale il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr.

Cass. sez. un. 17.11.2016, n. 23397 (Rv. 641633 - 01)).

12. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 1051 dei 3/5.6.2019 del Tribunale di Padova va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato. All'enunciazione - in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ. - del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dall'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte dapprima citato. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

13. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa - in relazione e nei limiti del motivo accolto - la sentenza n. 1051 dei 3/5.6.2019 del Tribunale di Padova; rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. Sottosezione II della Corte Suprema di Ca