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Ordinanza — n. 34667/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lawyer fees for monitoring phase, upholding lower court's fee calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34667/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Giuseppe Manzo's appeal against the Rome Court of Appeal's confirmation of lawyer fees for a monitoring phase. Manzo argued the fees should be calculated using a different table and increased due to multiple parties, but the Ministry of Economy and Finance did not defend the case. The court ruled that the correct table applies to monitoring phases before a designated counselor and that no fee increase was warranted because the legal issues were identical across parties.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° co., n. 3) c.p.c.; Art. 375, n. 5) c.p.c.; Art. 5, 40 co. D.M. 585/1994: The court must reject an appeal lacking foundation when the lower court correctly applied the specific fee table for monitoring phases and justified the denial of a multiple-party fee increase due to identical legal issues.

Parole chiave

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monitoring phase fees designated counselor multiple parties increase lawyer fee calculation appeal dismissal legal aid fees procedural law indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° co., n. 3) c.p.c.
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.
Art. 375, n. 5) c.p.c.
Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375, n.
Art. 5, 40 co. D.M. 585/1994
Va in secondo luogo rimarcato che questa Corte spiega, sì, che, nei casi di assistenza e di difesa di più parti comportante l'esame di identiche questioni e posizioni, la maggiorazione del 20 per cento dell'onorario, ai sensi dell'art. 5, 40 co., della tariffa professionale forense approvata con D.M.
Art. 10 D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R.
Art. 13, 1° co. quater D.P.R. 115/2002
89/2001; il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co.
art. 91 cod. proc. civ
la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
A tal riguardo è sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31.7.2020, n. 16512
Cass. 31.7.2020, n. 16512).
Cass. 8.7.2010, n. 16153
Cass. 8.7.2010, n. 16153).
Cass. 14.5.1997, n. 4235
Cass. 14.5.1997, n. 4235).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27378 - 2020 R.G. proposto da: MANZO GIUSEPPE - c.f. MNZGPP6OSO6H703V - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lima, n. 7, presso lo studio dell'avvocato Ennio Cerio che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 216/2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 giugno 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO1. Giuseppe Manzo proponeva alla Corte d'Appello di Roma ricorso ex lege n. 89/2001. Chiedeva ingiungersi al Ministero dell'Economia e delle Finanze il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto in data 12.9.2019 il consigliere designato accoglieva il ricorso e - per quel che qui rileva - condannava il M.E.F. a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.360,00, oltre rimborso delle spese vive, rimborso forfetario ed accessori di legge.

3. Giuseppe Manzo proponeva opposizione. Resisteva il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Con decreto n. 216/2020 la Corte di Roma rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto e compensava le spese.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso Giuseppe Manzo; ne ha chiesto sulla scorta di un unico articolato motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3), cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014. Deduce che ha errato la corte d'appello allorché ha confermato la liquidazione delle spese della fase monitoria operata dal consigliere designato.Deduce segnatamente che la corte di merito avrebbe dovuto liquidare i compensi della fase monitoria alla stregua della tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014. Deduce segnatamente che in sede di liquidazione dei compensi la corte di merito avrebbe dovuto far applicazione della disposizione del d.m. n. 55/2014 prefigurante l'aumento dei compensi in misura percentuale in ipotesi di assistenza di più soggetti aventi la medesima posizione processuale.

8. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, il ricorrente non ha provveduto al deposito di memoria. In ogni caso, pur al di là del testé riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

9. Il motivo di ricorso è pertanto privo di fondamento e va respinto.

10. Va in primo luogo rimarcato che alla fase innanzi al consigliere designato si applica la tabella n. 8 per i procedimenti monitori. A tal riguardo è sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il rinvio all'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege "Pinto" e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr.

Cass. 31.7.2020, n. 16512).

11. Su tale scorta la Corte di Roma ha dunque correttamente statuito. Più esattamente la liquidazione (euro 1.360,00) operata dal consigliere designato per la fase monitoria e confermata in sede di opposizione risulta corretta - ovvero non inferiore al minimo - in relazione allo scaglione di riferimento (C 0,00/5.200,00), scaglione di riferimento di cui lo stesso ricorrente dà atto (cfr. ricorso pag. 13).

12. Va in secondo luogo rimarcato che questa Corte spiega, sì, che, nei casi di assistenza e di difesa di più parti comportante l'esame di identiche questioni e posizioni, la maggiorazione del 20 per cento dell'onorario, ai sensi dell'art. 5, 40 co., della tariffa professionale forense approvata con D.M. n. 585 del 1994, per l'assistenza e la difesa di ogni parte oltre la prima è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, comunque, ha l'obbligo di motivare indicando le ragioni che hanno determinato l'esercizio del potere conferitogli (cfr. Cass. 8.7.2010, n. 16153). E nondimeno questo Giudice del diritto spiega anche che, qualora il giudice del merito neghi l'aumento, soddisfa all'obbligo di motivazione dando conto delle ragioni per le quali esclude che il professionista abbia svolto un'attività professionale in qualche misura maggiore per il fatto di aver dovuto difendere più parti (cfr. Cass. 14.5.1997, n. 4235).

13. Su tale scorta si rimarca nel caso di specie che la Corte di Roma ha esplicitato le ragioni per le quali il consigliere designato per la fase monocratica non aveva, quanto meno espressamente, fatto luogo all'aumento del compenso correlato al numero di parti.Più esattamente la corte ha puntualizzato che le questioni erano assolutamente identiche, "per cui lo sforzo difensivo maggiore è consistito solo nella gestione dei mandati" (così decreto impugnato, pag. 7).

14. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

15. Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001; il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, del medesimo d.P.R.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2021. Il presidente dott. Lo