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Ordinanza — n. 34644/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against civil court ruling on car fire liability and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34644/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the insurance company's appeal against a lower court judgment awarding damages for a car fire. The lower court found the plaintiff's version of events more credible than the defendant's, relying on police reports and witness testimony. The appellate court rejected the claim that the police report lacked probative value or that the trial court erred in its evidence assessment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2697, 2700, 2729 c.c.: A police report regarding an incident is only binding until a false accusation is filed and does not prove the officer's personal conclusions; trial courts may evaluate evidence globally without violating civil code provisions on liability.

Parole chiave

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civil liability car fire damage police report evidence probative value appellate review burden of proof joint and several liability responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, n. 3) and n. 5), of the Code of Civil Procedure
Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.
Art. 2697, 2700 and 2729 of the Civil Code
Art. 366, first paragraph, n. 3) and n. 6), of the Code of Civil Procedure
Esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n.
Art. 13, paragraph 1-quater, of D.P.R. 30 May 2002, n. 115
Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 2700 cod. civ
Ciò posto, il ricorso è infondato nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 2700 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22449-2019 proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO VALENTE; - ricorrente - contro PANDI GREGORIO, INGUSCI LUIGIA; - intimati - avverso la sentenza n. 9/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 07/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA 1. Gregorio Pandi convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Nardò, Luigia Ingusci e la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido, quali proprietario ed assicuratore di una vettura Fiat 500, al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza dell'incendio che, propagatosi da quella vettura, aveva danneggiato la Nissan Qashqai di proprietà dell'attore. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che la Fiat 500 non era marciante in quanto incidentata e che di notte la stessa aveva preso fuoco, incendiando anche la Nissan che si trovava parcheggiata dietro.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti. La società assicuratrice chiese il rigetto della domanda, mentre la Ingusci chiese, oltre al rigetto della domanda attrice, raccoglimento della domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patiti dalla vettura Fiat 500 di sua proprietà. Il Giudice di pace rigettò entrambe le domande e compensò le spese, sostenendo che mancava la prova della causa dell'incendio.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dal Pandi e in via incidentale dalla Ingusci e dalla società di assicurazioni, e il Tribunale di Lecce, con sentenza del 7 gennaio 2019, in riforma di quella di primo grado, ha accolto l'appello principale, ha respinto quelli incidentali ed ha condannato la Ingusci e la società di assicurazione, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore del Pandi, liquidati in complessivi euro 9.000 più interessi, nonché al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Lecce ricorre l'Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con atto affidato ad un unico motivo. Gregorio Pandi e Luigia Ingusci non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Ric. 2019 n. 22449 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -2- Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e la società ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.

3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 cod. civ., oltre ad omesso o insufficiente esame di fatti oggetto di discussione tra le parti. Sostiene la società ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la relazione dei Carabinieri di Nardò, rispetto alla quale non era stata proposta querela di falso, fosse priva di valenza probatoria; oltre a ciò, attraverso un uso non corretto della prova per presunzioni, essa avrebbe compiuto un'errata valutazione della prova testimoniale, senza tenere nel debito conto le deposizioni di contenuto contrario rispetto a quelle considerate dal Tribunale attendibili. 1.1. Il ricorso, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento. Esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n.

3) e n. 6), cod. proc. civ., perché non contiene un'adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa e richiama atti e documenti senza indicare in alcun modo se e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte. Ciò posto, il ricorso è infondato nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 2700 cod. civ.; per pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, ciò che i Carabinieri attestano nella loro relazione fa fede fino a querela di falso soltanto di quanto i verbalizzanti attestano essere avvenuto in loro presenza, e non certo delle conclusioni alle quali essi sono giunti attraverso una personale ricostruzione dei fatti.

Ragione Ric. 2019 n. 22449 sez. M3 - ud. 15-07-2021 -3- per cui la sentenza non ha violato né la disposizione citata né le ulteriori regole in tema di prova, posto che il Tribunale non ha fatto altro che procedere ad una valutazione globale delle prove a sua disposizione, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la versione dei fatti fornita dal Pandi appariva, anche alla luce delle testimonianze, più credibile rispetto a quella resa dalla Ingusci. Nei confronti di detta valutazione la censura è inammissibile, perché si risolve nell'evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati. Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte tigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell