Ordinanza — n. 34640/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 16045-2020 proposto da: MOBILIA FABRIZIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA - Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANIA INTERDONATO; - controricorrente- contro COMUNE DI MESSINA; - intimato - avverso la sentenza n. 1896/2019 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata P 08/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 34640/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e dell'art. 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'esercizio dell'azione esattoriale da parte del correlativo agente escludeva che si potessero compensare le spese di lite per la sola ragione della responsabilità del Comune riguardo la formazione del titolo, salvi i rapporti interni tra l'ente locale e l'agente medesimo; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 16045 del 2020 Cons. rel.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16045-2020 proposto da: MOBILIA FABRIZIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA - Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANIA INTERDONATO; - controricorrente- contro COMUNE DI MESSINA; - intimato - avverso la sentenza n. 1896/2019 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata P 08/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 16045 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: l'avvocato Fabrizio Mobilia si opponeva a una cartella esattoriale, e correlativa esecuzione, convenendo in giudizio il Comune di Messina e Riscossione Sicilia, s.p.a., ottenendo l'accoglimento della stessa in prime e seconde cure, con compensazione delle spese processuali; ricorreva quindi per cassazione l'originario opponente, censurando per carenza di motivazione la statuita compensazione, e questa Corte, con ordinanza n. 11739 del 2017, accoglieva il gravame di legittimità, cassando con rinvio la decisione di appello; il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio, condannava il Comune alla rifusione delle spese processuali e compensava le stesse nei rapporti tra l'originario opponente e l'esattore, osservando che quest'ultimo non aveva responsabilità afferente alla formazione dei ruoli esattoriali, di competenza dell'ente creditore; avverso questa decisione ricorre Fabrizio Mobilia sulla base di un unico motivo, corredato di memoria; resiste con controricorso il solo esattore siciliano;
Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e dell'art. 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'esercizio dell'azione esattoriale da parte del correlativo agente escludeva che si potessero compensare le spese di lite per la sola ragione della responsabilità del Comune riguardo la formazione del titolo, salvi i rapporti interni tra l'ente locale e l'agente medesimo; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 16045 del 2020 Cons. rel.
Paolo Poi-reca Rilevato che: il ricorso è fondato; nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92, cod. proc. civ., diversi e ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore (cfr., ad esempio, Cass., 13/06/2018, n. 15390, Cass., 09/07/2020, n. 14502); il riferimento nel controricorso al fatto che la compensazione sarebbe stata motivata con la mancata conoscenza legale della sospensione della correlativa ingiunzione non è pertinente poiché si riferisce alla decisione del Tribunale annullata con rinvio da questa Corte; non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la causa può essere decisa nel merito, statuendo la condanna solidale, con il Comune di Messina, di Riscossione Sicilia, s.p.a., alla rifusione delle spese processuali dei singoli gradi quali liquidate dal Tribunale di Messina; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, condanna il Comune di Messina e Riscossione Sicilia, s.p.a., in solido, alla rifusione delle spese processuali di Fabrizio Mobilia come liquidate nella sentenza n. 1896 del 2019 del Tribunale di Messina, e pertanto per il primo grado in 45,00 euro per spese vive, 320,00 euro per compensi, per il RG n 16045 del 2020 Cons. rel. Paolo Porreca secondo grado in 80,00 euro per spese vive, 22,00 euro per compensi, per il successivo grado di legittimità in 130,98 per spese vive, 645,00 euro per compensi, per il giudizio di rinvio in 80,40 euro per spese vive, 221,00 euro per compensi, oltre spese generali e accessori legali. Condanna altresì Riscossione Sicilia, s.p.a., alla rifusione delle spese processuali del presente grado in favore di Fabrizio Mobilia liquidate in euro 1.500,00, oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettar