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Ordinanza — n. 34631/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition against tax collection notice based on unnotified traffic violation report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34631/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the opposition filed by 3R Asset Management against a tax collection notice issued by the Rome Capital Agency. The lower court had dismissed the claim because the appellant only challenged the procedural inadmissibility of a prior opposition without contesting the underlying traffic violation report. The Supreme Court ruled that when a payment notice is issued based on a traffic violation report, the recipient can only argue the invalidity of that report's notification, not the merits of the violation itself.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 7 D.Lgs. n. 150/2011: When a payment notice is issued based on a traffic violation report, the recipient may only contest the invalidity of the report's notification, not the merits of the violation.

Parole chiave

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tax collection notice traffic violation report omission of notification opposition admissibility procedural defect Cassation Court administrative enforcement opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
Art. 7 D.Lgs. n. 150/2011
Viceversa, quando viene "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del D.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 615 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017
Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6504-2020 proposto da: 3R ASSET MANAGEMENT S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sabotino n. 12, presso lo studio dell'avvocato Francesco Vergerio Di Cesana, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Luca Savini; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE ed AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimati - avverso la sentenza n. 166/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/01/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6504/2020 Numero sezionale 9527/2021 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 34631/2021Data pubblicazione 16/11/2021 Con sentenza n. 19364/2018 il Giudice di Pace di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione, proposta dalla società odierna ricorrente, avverso una cartella esattoriale notificata da Agenzia delle Entrate–Riscossione sulla base di un presupposto verbale di accertamento di violazione al codice della strada, che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, non le sarebbe mai stato notificato.

Il Giudice di Pace riteneva, in particolare, che l’opposizione fosse stata proposta dopo lo spirare del termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione della cartella impugnata. Con la sentenza impugnata, n. 166/2020, il Tribunale di Roma, dopo aver ritenuto ammissibile l’opposizione, perché proposta tempestivamente dalla società ricorrente, rigettava il gravame perché l’appellante aveva limitato la propria contestazione alla sola statuizione di inammissibilità del Giudice di Pace, senza proporre alcuna censura avverso l’atto presupposto, asseritamente mai notificatogli.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione 3R Asset Management S.r.l., affidandosi ad un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con sentenza n. 19364/2018 il Giudice di Pace di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione, proposta dalla società odierna ricorrente ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sul presupposto che non fosse mai stato notificato all’opponente il verbale di contravvenzione al codice della strada presupposto F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6504/2020 all’atto impugnato. Il Giudice di Pace riteneva, in particolare, che Numero sezionale 9527/2021Numero di raccolta generale 34631/2021 l’opposizione fosse stata proposta dopo lo spirare del termine di 30 Data pubblicazione 16/11/2021 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato.

Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Roma, dopo aver ritenuto ammissibile l’opposizione, perché proposta tempestivamente dalla società odierna ricorrente, rigettava tuttavia il gravame da quest’ultima proposto avverso la decisione di prime cure, perché l’appellante non aveva formulato alcuna doglianza in relazione al verbale presupposto alla cartella di pagamento impugnata. Ad avviso del giudice di seconda istanza, trattandosi di rimedio a contenuto recuperatorio, la ricorrente avrebbe dovuto proporre, unitamente al vizio relativo alla mancata notificazione del verbale presupposto, anche le censure che non aveva potuto proporre tempestivamente, proprio a causa dell’omessa notificazione di cui sopra.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la 3R Asset Management Srl Unipersonale, affidandosi ad unico motivo, con il quale contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011, 201 del D. Lgs. n. 285 del 1992 e 139 c.p.c., perché qualora il destinatario di una cartella esattoriale la impugni per far valere il vizio di notificazione dell’atto ad essa presupposto, non è tenuto a contestare il merito della pretesa sanzionatoria, del quale peraltro non è stato portato a conoscenza proprio per effetto dell’omessa notificazione di cui si discute.

La censura è fondata, poiché la rituale e tempestiva notificazione dell’atto presupposto alla cartella esattoriale attiene al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, con conseguente possibilità, per il soggetto che riceva direttamente la cartella, senza aver prima ricevuto la notificazione dell’atto ad essa presupposto, di poter spiegare opposizione avverso l’unico atto notificatogli, nelle forme di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011, per dedurre il fatto estintivo o impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6504/2020 invalida notificazione del verbale di accertamento. Numero sezionale 9527/2021Numero di raccolta generale 34631/2021 In tal caso, tuttavia, l'azione esercitata dopo la notificazione Data pubblicazione 16/11/2021 della cartella di pagamento, per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento ad essa presupposto, non è un'azione "recuperatoria" in senso proprio, a differenza dell’azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del D.

Lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa diversa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può "recuperare" tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti perciò il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti perciò la pretesa sanzionatoria).

Viceversa, quando viene "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta.

In sintesi, ciò che viene "recuperato" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323, in motivazione, pagg. 22 e 23)”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che proponga F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6504/2020 opposizione invocando l'annullamento della cartella per omissione, Numero sezionale 9527/2021Numero di raccolta generale 34631/2021 invalidità assoluta o inesistenza della notificazione del verbalData pubblicazione 16/11/2021e ad essa presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica (Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019, Rv. 653724). Viceversa, qualora oggetto della opposizione sia una cartella emessa in base ad una ordinanza ingiunzione, anche conseguente al ricorso gerarchico proposto dalla parte avverso un verbale di accertamento per infrazione al codice della strada, il ricorrente ha l'onere di dedurre non soltanto la mancanza o l'invalidità della notificazione dell'ordinanza, ma anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021, Rv.660524). Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e