Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34624/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting a retrial on facts rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34624/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's costs. The appellant challenged a lower court's decision that rejected his claim regarding a traffic violation in a preferential lane, arguing the court failed to examine relevant facts. The court ruled that the appellant's complaint sought a revision of the trial's factual findings, which falls outside the scope of a cassation review limited to legal errors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if it requests a revision of the factual findings of the trial court, as such requests are extraneous to the nature and purpose of the review of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility revision of factual findings scope of review of legality traffic violation preferential lane burden of proof administrative rimborso delle spese di trasporto violazione della precedenza diritto romano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Data pubblicazione 16/11/2021 Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016
anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017
639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv.
Cass. Sez. U., Sentenza n.24148 del 25/10/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4780-2020 proposto da: MAINELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CAUCASO n. 21, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO STRAMACCIONI e GIUSEPPE CINTI - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE n. 21, presso lo studio dell'avvocato NICOLA SABATO, che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 14057/2019 del TRIBUNALE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4780/2020 Numero sezionale 9525/2021 Con sentenza n. 21541/2018 il Giudice di Pace di Roma Numero di raccolta generale 34624/2021Data pubblicazione 16/11/2021 accoglieva il ricorso proposto da Mainella Giuseppe avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada per essere transitato nella corsia preferenziale attivata lungo la via di Portonaccio, in Roma.

Con la sentenza impugnata, n. 14057/2019, il Tribunale di Roma rigettava l’appello principale, proposto dal Mainella in relazione alla statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di prime cure, accogliendo invece l’impugnazione incidentale proposta dalla parte soccombente. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Mainella Giuseppe, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Roma Capitale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l’appello incidentale proposto da Roma Capitale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Mainella Giuseppe avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio, compensando le spese. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017.

Il ricorso è articolato in un solo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti rilevanti per il giudizio, consistenti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4780/2020 in particolare nella documentazione allegata agli atti del giudizio di Numero sezionale 9525/2021Numero di raccolta generale 34624/2021 merito, proveniente da Roma Capitale, che dimostrava la necessità Data pubblicazione 16/11/2021 di un intervento sulla segnaletica esistente in via di Portonaccio e la sua esecuzione nella notte tra l’11 ed il 12 luglio.

Da tale circostanza il ricorrente vorrebbe far discendere la conferma dell’inadeguatezza della segnaletica alla data della contravvenzione, che era stata elevata in relazione ad un transito avvenuto il 2.7.2017. La censura è inammissibile, posto che il ricorrente non specifica il contenuto della nota del 18.7.2017 richiamata a pag. 5 del ricorso; l’esecuzione di un intervento di adeguamento sulla segnaletica, del resto, conferma che la stessa era esistente, con conseguente applicazione del principio –richiamato anche dalla sentenza impugnata: cfr. pag. 4– per cui qualora sia dedotta l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca soltanto la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584). Poiché nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che detta prova non sia stata raggiunta, e sia invece stato dimostrato che Roma Capitale aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, la censura si risolve in una inammissibile istanza di revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass.

Sez. U., Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 4780/2020 Numero sezionale 9525/2021 Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da Numero di raccolta generale 34624/2021 dispositivo, seguono la soccombenza.

Data pubblicazione 16/11/2021 Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 900, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C