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Ordinanza — n. 34622/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for material error correction as it involves alleged errors of judgment rather than clerical mistakes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34622/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal for material error correction inadmissible because the alleged defects concerned errors of judgment rather than clerical discrepancies. The appellant claimed the lower court failed to identify jurisdictional issues and omitted reasoning, arguing this violated specific procedural articles. The court ruled that the correction procedure under Article 287 of the Code of Civil Procedure is strictly limited to restoring correspondence between a judge's intended decision and its graphic representation, excluding remedies for substantive or conceptual errors.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: The procedure for correcting material errors serves solely to restore correspondence between a judge's intended decision and its graphic representation, excluding remedies for substantive or conceptual errors of judgment.

Parole chiave

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material error correction errors of judgment clerical discrepancy procedural inadmissibility code of civil procedure opposizione al precetto esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
16877 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata), il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., notificato il 21.1.2021, è stata richiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte n.
Art. 374, comma 1, c.p.c.
Art. 142 disp. att. c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
21213 del 2013), non avendo peraltro la parte intimata svolto attività difensiva; poiché dagli atti risulta che il processo è esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002;
art. 391 bis c.p
con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., notificato il 21.1.2021, è stata richiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte n.
art. 380 bis c.p
12026 del 2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Rodolfo Maci nei confronti della ASI, di Lecce (ex UMILE 1 Ospedaliera Fazzi di Lecce); l'intimata non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 287 c.p
16877 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata), il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 16877 del 2020
Cass.n. 16877 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata), il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.
Cass. sez. un. n. 9438 del 2010
Cass. n. 10203 del 2009
9438 del 2(102; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013), non avendo peraltro la parte intimata svolto attività difensiva; poiché dagli atti risulta che il processo è esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica l'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 3240-2021 proposto da: MACI RODOLFO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCII,LERLA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO MARZO; - ricorrente - contro AZIENDA UNITA' SANI`l'ARIA LOC \LE OSP1',DALIERA VITO FAZZI DI LECCE; - intimata - avverso l'ordinanza n. 120262020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., notificato il 21.1.2021, è stata richiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 12026 del 2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Rodolfo Maci nei confronti della ASI, di Lecce (ex UMILE 1 Ospedaliera Fazzi di Lecce); l'intimata non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1. con il ricorso testualmente si denuncia: "l'errore materiale per la mancata individuazione della prospettata questione dì giurisdizione, l'altro errore dell'omessa individuazione della motivazione della sentenza di primo grado come testualmente trascritta nel ricorso introduttivo in relazione alla non disposta translatio, l'omessa rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ha comportato violazione degli art. 374, comma 1, c.p.c. e 142 disp. att. c.p.c. e l'invalidità della decisione della Sezione Lavoro incompetente a decidere sulle questioni di giurisdizione";

2. il ricorso è inammissibile; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo v. Cass.n. 16877 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata), il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul 2021 n. 03240 sez.

ML - ud. 13-07-2021 -2- contenuto concettuale e sostanziale della decisione; alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è. demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice; nella specie gli errori materiali denunciati riguardano pretesi errori di giudizio, per i quali non è proponibile il ricorso per la correzione ex art. 391 bis c.p.c., in combinato disposto con l'art. 287 stesso codice;

3. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. sez. un. n. 9438 del 2(102; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013), non avendo peraltro la parte intimata svolto attività difensiva; poiché dagli atti risulta che il processo è esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002; Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 Il Presidente Dott. I cia Esposito e DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi., 16 NOV 2021 IL C