Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mixed legal/contractual grounds and lack of specific error identification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate collective bargaining agreements and committed procedural errors, but the Court found the appeal's grounds were promiscuously mixed between law and contract. Furthermore, the appellant did not sufficiently identify the specific error attributable to the cited violations, violating the requirement for precise characterization under Article 360 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court rejected the request for cassation without examining the merits of the employment classification dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3, 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds promiscuously mix violations of law and contract without distinguishing them, or if the appellant fails to identify the specific error corresponding to the cited statutory violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15094-2020 proposto da: CAI ZAVARINI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LUBERTO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro TELECOM ITALIA SPA 00471850016, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA L.G. l'A R.V\T EI ,I 99, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO ROMI 11 , ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCI.1; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3708/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FABRIZIO NIENDOI A. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto l'appello proposto) da Calzavarini Bruno nei confronti di Telecom Italia Spa e di SIRAI Spa volto — per quanto qui ancora interessa — al riconoscimento del diritto ad ottenere un superiore inquadramento per le mansioni concretamente svolte, oltre al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione di ciò;
2. la Corte territoriale ha ritenuto, a prescindere dalla prescrizione parziale già dichiarata in primo grado, dopo aver esaminato le declaratorie contrattuali, che le mansioni svolte dal Calzavarini nel Periodo in contesa rientrassero sicuramente nel livello di appartenenza, ove era richiesto il possesso , di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate competenze specialistiche, adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività dì operatività, coordinamento e controllo delle diverse risorse assegnate, mentre difettavano i connotati caratteristici del livello superiore rivendicato;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un unico articolato motivo; ha resistito Telecom Italia Spa con controricorso;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;
5. parte ricorrente ha comunicato memoria; Ric, 2020 n. 15094 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- CONSIDERATO CHE 1. con l'unico motivo testualmente si denuncia: "Violazione art. 360 n.3 c.p.c., in relazione agli arti. 1362 e ss. c.p.c., art. 12 CCM., 1992 e 14 CCM. 1996 — Violazione ex art. 360 n. 5 in relazione all'omessa disamina delle declaratorie degli articoli contenenti i profili inquadramentali di cui al CCM, 1992 e CCM, 1996, quali unici profili invocati e rilevanti ai fini del thema decidendurn in materia di superiore livello rivendicato e, quindi, in pelazione al disposto dell'art. 112 c.p.c."; nella sostanza si sostiene che la Corte territoriale avrebbe valutato solo la contrattazione collettiva del 2000, mentre i testi precedenti "non necessitavano in alcun modo della presa in carico di funzioni .> - eminentemente direttive" ai fini del riconoscimento dell'inquadramento superiore;
2. il motivo, per come è formulato, presenta un duplice profilo di inammissibilità, ciascuno tale da non consentire l'accoglimento del ricorso; esso innanzitutto contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo nonché il vizio di omesso esame, oltre all'invocazione dell'eri-or in procedendo rappresentato dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., senza una sufficiente indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell'art. 360 c.p.c., così non consentendo una adeguata identificazione del devobitum e dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, "di censure caratterizzate da ... irredimibile eterogeneità" (in termini:
Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti v. Cass. SS.UU. n. 16990 del Ric. 2020 n. 15094 sez. ML - ud. 13-07-2021 -3- 2017; Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019); inoltre, parte ricorrente, pur fondando la censura anche sulla violazione e falsa applicazione di più contratti collettivi nazionali, non indica la loro avvenuta produzione integrale né la sede dove i medesimi siano integralmente rinvenibili (cfr.
Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010 nonché Cass. n. 27475 del 2017, in relazione a Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass. SS. UU. n. 7161 del 2010), al contrario specificando nell'indice dei documenti depositati che si tratta solo di stralci relativi alle declaratorie; naturalmente ciascuno degli evidenziati vizi di formulazione del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 2018; tra le altre:
Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016);
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
1,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 3.500,00, oltre auro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ric. 2020 n. 15094 sez. ML - ud. 13-07-2021 -4- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se — i• - dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 Il Presidente Dott. L l'",sposito r- r p DEPOSITAT