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Ordinanza — n. 34620/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged non-essential arguments rather than the ratio decidendi.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34620/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible because the appellant's sole ground of attack did not address the actual reasoning of the lower court. The appellate court had determined that alleged errors were merely material mistakes correctable under Article 287 of the Civil Procedure Code, rather than revocatory errors. The Supreme Court ruled that challenging arguments made merely for completeness (ad abundantiam) constitutes an inadmissible ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds of attack do not confront the ratio decidendi of the contested judgment, particularly when they target arguments advanced ad abundantiam rather than the essential reasoning.

Parole chiave

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inadmissible cassation appeal ratio decidendi requirement ad abundantiam arguments revocation procedure material errors correction impugnabilità della decisione di rinvio eccezione di cosa giudicata esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (punto 3 dell'art. 360 c.p.c.); per nullità della sentenza o del procedimento (punto 4 dell'art.
Art. 395 c.p.c.
3), 4) e 5), in riferimento all'art. 395 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (punto 3 dell'art.
Art. 287 c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
13-07-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 395 c.p
3), 4) e 5), in riferimento all'art. 395 c.p.c.
art. 360 c.p
per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (punto 3 dell'art. 360 c.p.c.); per nullità della sentenza o del procedimento (punto 4 dell'art.
art. 287 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8755 del 2018
Cass. n. 8755 del 2018; Cass.
Cass. n. 23635 del 2010
8755 del 2018; Cass. n. 23635 del 2010; Cass.
Cass. n. 7074 del 2006
23635 del 2010; Cass. n. 7074 del 2006; Cass.
Cass. n. 24591 del 2005
7074 del 2006; Cass. n. 24591 del 2005); tutte le altre censure rivolte dal ricorrente per cassazione riguardano questioni di merito in alcun modo oggetto del giudizio di revocazione;
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 14009-2020 proposto da: ESPOSITO DOMENICO, Attivamente domiciliato in ROMA, VIA P M.,ESTRO 78, presso lo studio dell'avvocato ANDREA RANIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO NINO TRIG ;LINI; - ricorrente - contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI POWIDGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GIN.1.RALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1913/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO 1-NEENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Bari, con la decisione impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione proposta da Esposito Domenico nei confronti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia di una precedente sentenza dello stesso Ufficio n. 37 del 2019;

2. i giudici d'appello hanno ritenuto che quelli denunciati dal ricorrente ffissero meri errori materiali, evincibili chiaramente dalla lettura della sentenza, e che, in ogni caso, "quand'anche la sentenza fosse stata affetta da errore revocatorio, giammai si sarebbe potuti pervenire a un esito diverso, giacché il ricorrente non allega (né, tanto meno, prova) che il ricorso in appello depositato in data 20 giugno 2017 in realtà era stato notificato, di guisa che la statuizione di improcedibilità avrebbe dovuto essere reiterata";

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Esposito con unico motivo, articolato in tre censure; ha resistito con controricorso l'Ispettorato Territoriale del I ,avoro di Foggia;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1. con l'unico motivo si denuncia: "art. 360 nn. 3), 4) e 5), in riferimento all'art. 395 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (punto 3 dell'art. 360 c.p.c.); per nullità della sentenza o del procedimento (punto 4 dell'art. 360 c.p.c.); per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione Ric. 2020 n. 14009 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- tra le parti (punto 5 dell'art. 360 c.p.c.)"; si deduce che la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto l'errore revocatorio ma senza giungere "alle dovute conseguenze nel senso di non emendare il vizio riscontrato";

2. il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi posta a fondamento del deciston che, come riportato nello storico della lite, non riconosce affatto l'errore revocatorio denunciato dall'Esposito, ritenendo piuttosto che si trattasse di errori materiali della sentenza impugnata, eventualmente emendabili con la procedura prevista dall'art. 287 c.p.c.; ogni ulteriore considerazione svolta dalla Corte territoriale è ad ablindantion e non viene a minare l'effettiva ragione del decidere; è pacifico come non sia ammissibile un motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e, pertanto, non costituente ratto decidendi della medesima (v. Cass. n. 8755 del 2018; Cass. n. 23635 del 2010; Cass. n. 7074 del 2006; Cass. n. 24591 del 2005); tutte le altre censure rivolte dal ricorrente per cassazione riguardano questioni di merito in alcun modo oggetto del giudizio di revocazione;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. i quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

1,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ric. 2020 n. 14009 sez. ML - ud. 13-07-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 Il Presidente Dott. I cia osito DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 6 NOV 101