Court dismisses appeal against labor contract nullity ruling for Chamber of Commerce special company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by S.I. Impresa against the Second Instance Court's decision declaring project contracts null and establishing an indefinite-term employment relationship. The appellant argued that the Chamber of Commerce's special company should be bound by public administration hiring rules, but the court found the entity operates with full deliberative powers and entrepreneurial autonomy. Consequently, the court ruled that labor relations within such special companies fall outside the scope of the public administration hiring regulations, upholding the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 d.lgs. n. 165/2001; The labor relations of personnel employed by special companies of Chambers of Commerce are excluded from the application of public administration hiring regulations due to their distinct organizational structure and entrepreneurial autonomy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13954-2020 proposto da: S.I. IMPRESA SERVIZI INTEGRATI IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCM DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore„ elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARLA 290, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANA LIGUORI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO D'APONTE; - ricorrente - contro ALLINORO ASSUNTA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANC1.1.1.ERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO SPEDALIERE, LEOPOLDO SPEDAIA I RE, ERMANNO SPEDALIERE; - controticorrente - avverso la sentenza n. 4656/2019 della CORTE D'APPELLO di N APOIA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FABRIZIO RILEVATO CHE I. la Corte d'Appello di Napoli, con la decisione impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato "la nullità dei contratti a progetto stipulati tra l'appellante (Assunta Allinoro) e la l urosportello — Servizi informativi per le imprese — Azienda Speciale della CCIAA di Napoli (ora S.I. Impresa Servizi integrati Impresa — Azienda Speciale CCI A A di Napoli) e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 3.1.2005", condannando la datrice di lavoro al ripristino del rapporto ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 7 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla sentenza la saldo;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.I. Impresa Servizi Integrati Impresa — Azienda speciale CCIAA di Napoli con un unico motivo; ha resistito con controricorso Assunta Minor();
3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la controricorrente ha comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con l'unico motivo si denuncia: "violazione e falsa applicazione di norme di diritto: applicabilità alla fattispecie del regime vincolistico in materia di assunzioni, con conseguente necessità di condanna alla sola sanzione risarcitoria integrativa quale conseguenza della declaratoria di nullità/irregolarità del contratto a progetto ed esclusione del diritto al ripristino del rapporto"; si sostiene che la "S.I. Impresa persegue Ric. 2020 n. 13954 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- obiettivi primari della Camera di Commercio di Napoli sulla base di quanto in proposito previsto dal proprio Statuto", per cui la Corte napoletana avrebbe dovuto applicare la disciplina vincolistica prevista dall'art. 36 d. lgs. n. 165 clel 2001;
2. in disparte i profili di inammissibilità per la novità della censura, il Collegio giudica il motivo infondato alla stregua dei precedenti di questa Corte cui si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. Cass. n. 17601 del 2021, con la giurisprudenza ivi richiamata); in riferimento alle aziende speciali delle Camere di Commercio si è così evidenziato che esse sono caratterizzate da una organizzazione distinta da quella, tipicamente pubblicistica, dell'ente di riferimento, i cui tratti distintivi si sostanziano nel conferimento di pieni poteri deliberativi all'organo di vertice, in ampia libertà di azione, nella massima semplificazione delle procedure, in una notevole attenuazione dei controlli, in una quasi completa autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, nell'avere proprio personale, senza che rilevi, ai fini della separazione tra le due organizzazioni, il fatto che all'azienda non sia cónferita una distinta personalità giuridica e neppure l'assenza del fine di lucro, siccome lo svolgimento dell'attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali vale a produrne l'equiparazione agli enti pubblici economici; ne consegue che il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Aziende speciali delle Camere di Commercio, siccome non intercorrente con «pubbliche amministrazioni», è sottratto all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001;
3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo i cz).k_k c1J ,-2 Dea, i u, ot_5,2 n91Q,J Ric. 2020 n. 13954 sez. ML - ud. 13-07-2021 -3- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.U .U. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 4.000,00, oltre curo 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15% ic-gce_ :-X(I'ìcu e:J.4A.; (i9,-xl - 1 sen si dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sUssistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 Il Presidente Dott. L cia EsiNsito DEPOSITATO IN CANC