Court rejects material error correction request in cassation proceeding due to lack of party consent and pending merits judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed an ex officio request to correct a material error regarding the cancellation of a judicial demand's transcription. The applicant, representing heirs, sought to remove a prior judgment declaring the revocation action inadmissible due to pending status. The court ruled that such cancellations require a ruling on the merits and cannot be ordered in a cassation proceeding absent party consent or case extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2668 c.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The cancellation of a judicial demand's transcription requires a ruling on the merits and cannot be ordered ex officio in a cassation proceeding unless parties consent or the case is extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto d'ufficio al n. 3534-2021, relativo al ricorso n. 25032-2009 definito con sentenza n. 3404/2013 della COR IL SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMAdepositata il 12/02/2013, vertente tra: ASSENNATO GIUSEPPE, CHIARAMONTE ANTONINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GARIGLIANO 11, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MAIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI LIGUORI; - ricorrenti - e FALLIMENTO DI ASSENNATO SEBASTIANO; - controricorrente - CO23 —2-7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che:
1. con "istanza di cancellazione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c." del 03/02/2021, la signora Rodriguez Flora Andreina Vera — elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MENDOLA 32, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pompeo Pinto che la rappresenta e difende come da mandato a tergo dell'istanza medesima — agendo quale avente causa dei signori Giuseppe Assennato e Antonio Chiaramonte (a loro volta aventi causa da Giuseppe Assennato), quali avevano concluso una transazione sulla domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, 1.fall. proposta dalla curatela del Fallimento della "s. di.
Parrinello /intonino, Assennato Sebastiano e Anzelmo Andred', ha invocato «la cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 24.02.1993, Reg. Gen. N. 4163, Reg. Particolare n. 3736, dalla Curatela del fallimento n. 505/1983-1994 R.G.F.-Tribunale di Marsala, in capo al fondo rustico, oggi di proprietà della medesima istante, sito in Mazara del Vallo (...) nonché altro fabbricato rurale dipendente dal vicino caseggiato "Antalbo'S>, dando atto che in precedenza il Giudice delegato presso il Tribunale di Marsala aveva dichiarato «il non luogo a procedere sull'istanza posto che il giudizio di revocatoria all'epoca della rinuncia era pendente innanzi alla Corte di Cassazione, proc. n. 25032/2009 RG.»; 1.1. la suddetta istanza è stata iscritta a ruolo come "richiesta di correzione di errore materiale d'ufficio" ex 391-bis c.p.c.; 1.2. a seguito del deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.
Considerato che:
2. non ricorrono i presupposti per la correzione dell'errore materiale segnalato nella istanza che ha dato impulso al presente procedimento Ric. 2021 n. 03534 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -2- ufficioso, non essendo ravvisabili nella sentenza di questa Corte n. 3404/2013 un'omissione in tal modo emendabile;
3. invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cancellazione ex art. art. 2688 c.c. della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima (Cass. 1859/1991, 12444/2000), potendo essere disposta nel giudizio di legittimità, «per assicurare l'economia dei giudiRI: e intelpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata de/processo», solo in caso di estinzione per rinunzia o inattività delle parti e purché sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità (Cass. 5587/2007, 13715/2013, 18741/2016, 2896/2016, 14753/18), dovendo diversamente le parti rivolgersi al giudice di merito (Cass. 20269/2017);
4. tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, in cui il giudizio di cassazione de quo (R.G.N. 25032) si è concluso con declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e l'istanza non è stata presentata concordemente dalle parti;
5. stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., non vi è luogo a provvedere né sulle spese (Cass. Sez. U, nn. 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27916/2018) né sulla applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato (Cass. 14919/2017, 6813/2015).
P.Q.M.
Rigetta l'istanza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del /06/202